Regolamento
d'Istituto
Art.
1 - ADEMPIMENTI DI ALUNNI E DOCENTI IN CLASSE
Inizio delle lezioni - Gli studenti regolarmente iscritti all'Istituto
hanno diritto alla frequenza delle lezioni secondo l'articolazione dell'orario
annualmente predisposto e pubblicato, che prevede l'inizio alle ore
8,30. Alunni e docenti sono impegnati al rispetto dell'orario fissato:
nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni, ore 8.25, segnalati
dal primo suono della campana, gli studenti si recano nelle aule, dove
trovano già presenti i docenti, pronti ad accoglierli; al secondo
suono, ore 8.30, tutti gli alunni devono trovarsi in aula, con un margine
di tolleranza, per cause gravi e impreviste e sempreché non si
tratti di un fatto abituale, fino alle 8.35, esibendo uno degli appositi
talloncini (5 per l'intero anno) allegati al libretto delle giustificazioni.
Gli alunni sopraggiunti oltre le 8,35 sono tenuti ad attendere nell'aula
magna l'inizio della II ora; è fatto assoluto divieto di consumare
tale attesa sulle scale dell'Istituto.
Assenze, ritardi, giustificazioni - Il docente della prima ora giustifica,
su delega permanente del Capo d'Istituto, dopo attento riscontro, con
un'annotazione sul libretto delle assenze relativo al corrente anno
scolastico e sul giornale di classe, le assenze e le entrate posticipate
alle 9,30 del giorno precedente. L'assenza e l'entrata posticipata devono
essere giustificate il giorno immediatamente successivo, in caso di
inadempienza, che va annotata sul registro, dopo un giorno di tolleranza,
il docente della prima ora avvertirà il collaboratore o referente
del Dirigente, responsabile della classe e darà alla famiglia
avviso scritto sul diario personale dello studente, annotato contestualmente
sul registro di classe, che "l'alunno il giorno seguente non sarà
ammesso alle lezioni senza la dovuta giustificazione". In caso
di ulteriore inadempienza il docente della prima ora, d'intesa con il
suddetto collaboratore o referente, avvierà immediatamente l'alunno
in Presidenza. Dopo tre entrate posticipate, anche non consecutive,
il docente della classe che si troverà a rilevare, dal libretto
delle assenze, tale situazione si attiverà, per il tramite del
collaboratore responsabile o referente, per la convocazione della famiglia;
lo stesso va fatto dopo tre assenze anche non consecutive ingiustificate
o giustificate in modo non convincente. Dopo 5 giorni di assenze continuate
l'alunno è obbligato a presentare certificato medico autorizzativo
del rientro in classe, altrimenti, per motivi di igiene e profilassi,
non è ammesso; a tal fine l'assenza prefestiva comporta il computo
sommativo dello stesso periodo festivo. L'ingresso alla seconda ora
deve essere registrato sul giornale di classe dal docente della seconda
ora. Per gli adempimenti contenuti nel presente comma, gli alunni sono
tenuti a recare sempre con sé il libretto delle giustificazioni
o, in alternativa, se i genitori vogliono custodire personalmente l'originale,
una fotocopia settimanalmente aggiornata dello stesso.
Assenze collettive - Allo scopo di scoraggiare forme di totale o parziale
assenteismo collettivo episodico e immotivato, particolare cura deve
essere posta dai docenti della prima ora nel registrare tali assenze,
facendone comunque pervenire immediata segnalazione al collaboratore
o referente responsabile o in Presidenza; il docente della prima ora
del giorno successivo, a prescindere da eventuali sanzioni adottate
dal Dirigente e, provvederà con attenzione a controllare le giustificazioni
e avvierà immediatamente gli alunni sprovvisti, per il tramite
del collaboratore o referente responsabile, in Presidenza o in vicepresidenza.
In caso di sciopero, i minorenni dovranno esibire la prevista giustificazione
scritta controfirmata dai genitori, dalla quale risulti, in modo inequivocabile,
che essi sono a conoscenza dell'assenza del figlio <<per sciopero
>>, in qualsiasi forma lo sciopero si sia verificato; anche gli
alunni maggiorenni dovranno esibire la stessa giustificazione scritta
con la medesima dicitura.
Manifestazioni degli studenti - La Carta dei Servizi prevede una gestione
democratica e partecipativa della vita e delle attività dell'Istituto,
fondata sulla responsabilizzazione dei vari soggetti interessati e la
condivisione delle norme, che, in linea con le leggi dello Stato, regolano
lo svolgimento di ogni iniziativa e progetto; pertanto le manifestazioni
degli studenti debbono rientrare in tale dialettica di pieno riconoscimento
ed effettivo esercizio dei diritti e dei doveri di ognuno; in particolare
deve essere sempre garantito il rispetto dei principi generali di una
ordinata e civile convivenza, del diritto allo studio, della non violenza
e della tutela delle minoranze e dei deboli; in ogni caso, di fronte
a situazioni anomale e non previste, si dovrà provvedere, da
parte degli organi collegiali competenti, alla predisposizione e alla
sottoscrizione di protocolli d'intesa tra le varie componenti dell'Istituto.
Permessi di uscita anticipata - Possono essere concessi e puntualmente
trascritti sul giornale di classe e sul libretto delle giustificazioni
solo dal Capo d'Istituto, dal vicepreside, dal collaboratore o referente
del Dirigente responsabile della classe: in ogni caso i minorenni possono
uscire anticipatamente solo se prelevati personalmente da un genitore
e comunque non prima della fine della quarta ora, tranne casi veramente
eccezionali opportunamente documentati. Nel caso di malori improvvisi,
il docente, accertatosi della loro entità, provvede, tramite
collaboratore scolastico, ad avvertire il collaboratore o referente
responsabile della classe, o, in mancanza di questi, il Vicepreside,
che ne informerà telefonicamente la famiglia. Le uscite anticipate
per visite mediche e specialistiche vanno documentate e richieste almeno
due giorni prima. Circa eventuali assenze impreviste dei docenti in
orario alla sesta e settima ora, nel caso di indisponibilità
di docenti supplenti, gli alunni, anche quelli minorenni, i cui genitori
abbiano firmato a inizio d'anno una dichiarazione liberatoria, saranno
fatti uscire al termine della quinta ora.
Divieto di fumo - E' assolutamente vietato fumare in tutti i locali
dell'istituto, anche durante l'intervallo e nei bagni stessi. Il fumo
è altamente nocivo e dannoso, pertanto i rischi e la cultura
delle tossicodipendenze vanno affrontati e scoraggiati a partire dalla
pratica antitabagista.
Durante le ore di lezione gli alunni possono uscire, tranne casi eccezionali,
non prima della terza ora e solo per il tempo strettamente necessario,
non più di uno alla volta e non in prossimità dell'intervallo.
Uscita degli alunni - Al termine delle lezioni, al suono della campana,
l'insegnante dell'ultima ora è tenuto a sorvegliare l'uscita
degli alunni ed a soffermarsi nella classe, fino a quando tutti gli
alunni non ne siano usciti in modo ordinato; quindi li accompagnerà
fino all'uscita dall'istituto. E' fatto divieto agli alunni in uscita
di soffermarsi nei corridoi o nelle scale o dinanzi alle finestre e
alla porta d'ingresso.
Divieti per gli alunni - Gli alunni non possono spostarsi per i locali
della scuola senza autorizzazione, né possono essere mandati
dai docenti in Presidenza o Vicepresidenza per avere chiarimenti di
qualsiasi natura, in particolare sull'organizzazione di iniziative didattiche
e di visite culturali per le quali si devono attivare i rappresentanti
di classe o d'Istituto secondo le procedure consentite, o su altri adempimenti
di competenza dei docenti, sui cambiamenti di orario giornalieri per
sostituzione di insegnanti assenti, disposizione di entrate posticipate
o uscite anticipate, provvedimenti che saranno sempre comunicati ai
docenti e alle classi interessate con tempestive annotazioni sugli appositi
registri; è fatto altresì assoluto divieto per gli alunni
di recarsi in sala docenti o altrove a prendere i registri dei docenti
o altro materiale didattico di pertinenza esclusiva dei professori.
Apertura della scuola nelle ore pomeridiane - L'istituto rimane aperto
durante le ore pomeridiane in giorni ed in orari che vengono annualmente
stabiliti dal C.d'I., in relazione all'attuazione del Piano dell'Offerta
Formativa ed alle riunioni degli organi collegali necessarie; inoltre
rimarrà aperto di pomeriggio per l'erogazione dei servizi previsti,
per la realizzazione di tutte le iniziative culturali o parascolastiche
annualmente programmate ed autorizzate e per l'accesso degli studenti
ai sensi delle più recenti norme in materia.
Comunicazioni - Per le comunicazioni che gli studenti intendano scambiarsi,
deve essere utilizzata unicamente la bacheca loro riservata. Gli studenti
o i gruppi di studenti che desiderino avvalersi di tale forma di comunicazione,
sono tenuti a sottoscrivere ed a datare qualunque comunicato. Nel caso
in cui le suddette comunicazioni siano contrarie alle norme della civile
convivenza, si fa obbligo a chiunque ne venga a conoscenza di darne
immediata comunicazione al Capo d'Istituto che provvederà in
merito. E' severamente proibito rovinare le suppellettili e imbrattare
i muri della scuola.
Custodia effetti personali e di valore - Gli alunni sono invitati a
vigilare in proprio sugli effetti personali e di valore, senza lasciarli
mai incustoditi nell'aula o in altri locali, dal momento che l'Istituto
non è in grado di offrire un servizio di sorveglianza adeguato
a tutelare i beni di tutti gli alunni contro disadattati, devianti,
e malintenzionati, che si annidano proprio tra gli studenti dell'Istituto
e, come forme di gioco estremo, sfida e trasgressione, tra le stesse
mode ed i modelli di comportamento imperanti; la prevenzione, in tal
senso, va messa in atto anche come fatto culturale alternativo, sensibilizzando
gli alunni su tale problema in tutte le occasioni che si presentano
e isolando e denunciando i responsabili di tali comportamenti asociali,
per richiamarli alle regole della civile convivenza. E' vietato l'uso
di telefoni cellulari durante le ore di lezione; l'apparecchio deve
rimanere spento , in caso di trasgressione verrà sequestrato
e riconsegnato ai genitori.
Uso dell'ascensore - L'uso dell'ascensore è riservato al personale
docente e A.T.A. ed agli alunni che, accompagnati da un docente o da
un A.T.A, per giustificati motivi abbiano ottenuto l'autorizzazione
scritta, anche per brevi periodi, dalla Presidenza.
Art. 2 - ADEMPIMENTI DEI DOCENTI
Presenza, assenze e supplenze - Ciascun docente è tenuto a registrare
l'ora di entrata e di uscita sull'apposito marcatore elettronico. A
fronte di assenze impreviste il docente, secondo quanto contemplato
anche dall'art. 23 del "Contratto collettivo nazionale", deve
provvedere a darne avviso agli uffici della Scuola, non oltre l'inizio
dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel
caso di prosecuzione dell'assenza, a mezzo telefono o telegramma, precisando
la presunta durata e la natura dell'assenza e specificando il recapito
e il domicilio se diversi da quelli abituali; nel caso di impedimento
più o meno prolungato, ci si deve attivare tempestivamente per
recapitare o far pervenire per posta la domanda e la relativa documentazione
(in caso di malattia il certificato medico è sempre obbligatorio)
entro i 5 gg successivi all'inizio della malattia; le assenze non giustificate
o non validamente giustificate saranno oggetto di procedimento disciplinare
e, se ritenute arbitrarie, non saranno retribuite; i giorni di permesso
retribuiti sono concessi a domanda del dipendente per motivi personali
o familiari, documentati o documentabili al rientro, presentata al Dirigente
preventivamente, per il tramite del collaboratore responsabile; i permessi
orari non possono superare la metà dell'orario giornaliero individuale
di servizio e comunque fino ad un massimo di 2 ore per volta fino ad
un tetto annuale corrispondente al proprio orario settimanale di insegnamento,
sono concessi a domanda del dipendente se è possibile la sostituzione
con altro personale in servizio, le ore richieste per brevi permessi,
una volta godute, vanno prestate in seguito per compensazione.
Ore di lezione - I docenti a tempo indeterminato con contratto per orario
di cattedra, il cui orario frontale sia inferiore alle 18 ore settimanali,
sono tenuti al completamente dell'orario delle lezioni fino alle suddette
18 ore settimanali; possono pertanto essere utilizzati nell'insegnamento
in classi parallele, in eventuali supplenze o in altre attività
previste dal CCNL. I docenti, ad ogni inizio d'anno scolastico, possono
dichiarare la loro disponibilità ad effettuare, a pagamento,
ore di supplenza oltre l'obbligo del completamento delle 18 ore settimanali.
Ore a disposizione - Il docente a disposizione per eventuali supplenze
brevi deve essere presente in sala docenti per l'intera durata dell'ora;
l'assegnazione delle supplenze ai docenti a disposizione viene comunicata
tramite l'apposito registro ubicato in sala dei professori, dal quale
risultano tutti i docenti assenti, il motivo delle assenze e i nominativi
dei docenti incaricati della supplenza, che sono tenuti ad apporre una
controfirma di presa visione dell'ordine di servizio.I docenti in orario,
liberi dalle ore di lezione per gite o altre attività didattiche
della propria classe, resteranno in via prioritaria a disposizione per
eventuali ore di supplenza. Per le assenze dei titolari superiori ai
dieci giorni il Dirigente provvede a nominare un supplente dalle apposite
graduatorie, formulate e rese pubbliche secondo le vigenti disposizioni
ministeriali.
Vigilanza sulle classi e sugli alunni - I docenti sono responsabili
della vigilanza sulle classi loro assegnate dall'orario delle lezioni
e su tutti gli alunni che le compongono, che si intendono obbligati
ad essere presenti in classe se non autorizzati a fuoriuscirne secondo
le modalità previste dal presente regolamento; i docenti, tenuti
ad essere presenti nelle aule cinque minuti prima dell'inizio delle
lezioni e puntualmente ad ogni cambio d'ora scandito dal suono della
campanella, sono in particolare responsabili della vigilanza sugli alunni
nell'entrata, nella permanenza e nell'uscita finale dall'aula fino al
portone; il docente in orario alla III ora è responsabile altresì
della vigilanza sugli alunni durante l'intervallo, che si svolge dalle
11,15 alle 11,25; i docenti di educazione fisica preleveranno e riaccompagneranno
gli alunni in classe; durante le assemblee di classe, anche se non obbligato
a partecipare, il docente in orario è tenuto comunque a vigilare
sul regolare svolgimento delle stesse. Nell'aula possono essere ammessi
solo i docenti e gli alunni appartenenti alla classe e il personale
A.T.A. nello svolgimento delle sue mansioni; chiunque altro potrà
entrare solo se munito di apposita autorizzazione scritta firmata dal
Capo d'Istituto o da un suo collaboratore.
Uscite dall'aula - I docenti devono autorizzare le uscite degli alunni
dalla classe tenendo ben presente che durante le ore di lezione gli
alunni possono uscire, tranne casi eccezionali, non prima della terza
ora e solo per il tempo strettamente necessario, non più di uno
alla volta e non in prossimità e subito dopo l'intervallo.In
tal senso il docente in orario sarà ritenuto corresponsabile
della ingiustificata assenza dall'aula degli alunni affidati alla sua
vigilanza nei termini delle presenti disposizioni. In caso di malore
di un alunno deve essere subito avvertita la Presidenza o la vicepresidenza
per mezzo del A.T.A. addetto al piano.
Visite culturali - Le visite culturali vanno, in linea di massima, esplicitamente
menzionate, per numero e per mete, nella programmazione dell'offerta
formativa di ciascuna classe riportata nell'apposito documento predisposto
all'inizio dell'anno scolastico; quindi in prossimità dell'effettuazione
(il mese di maggio e la prima quindicina di giugno sono esclusi) il
docente interessato provvederà, per il tramite del collaboratore
o del referente responsabile, almeno una settimana prima, a compilare,
sull'apposito stampato, richiesta di autorizzazione al Dirigente (con
sottoscritte, per presa visione e accettazione, le firme dei docenti
in orario nella classe nel giorno prescelto per la visita culturale,
e con allegate le autorizzazioni dei genitori degli alunni) da depositare
in vicepresidenza per i provvedimenti del caso.
Viaggi d'Istruzione - I viaggi d'istruzione sono parte integrante del
POF e concorrono al raggiungimento degli obiettivi educativi dell'Istituto
e dei singoli Consigli di classe. Nell'ambito della prima riunione dei
consigli di classe, pertanto, vengono proposti la meta del viaggio,
coerente con la programmazione sia per quanto riguarda gli obiettivi
formativi che per quanto riguarda i contenuti disciplinari, e i docenti
accompagnatori, che devono essere della classe e si impegnano a programmare
un itinerario didattico, a segnalarlo alla Commissione Viaggi, e , trattandosi
di i una vera e propria attività didattica, a raccogliere le
adesioni di tutti gli alunni, le cui eventuali assenze dovranno essere
giustificate secondo quanto previsto al riguardo dal presente regolamento;
gli studenti che versano in condizioni economiche disagiate possono
presentare al C.d.'I. una richiesta documentata di contributo. Alla
Commissione viaggi, designata dal Consiglio d'Istituto e composta da
due rappresentanti per ogni componente scolastica, spetta il compito
di esaminare i preventivi per i viaggi d'istruzione programmati ed esprimere
un parere in merito alla designazione delle agenzie incaricate. Per
quanto riguarda gli aspetti organizzativi, come la raccolta delle autorizzazioni
dei genitori e delle quote di partecipazione degli alunni, il rispetto
delle scadenze da parte degli alunni, e la coerenza dei programmi presentati
dalle agenzie con le finalità della programmazione, i docenti
accompagnatori sono tenuti a collaborare con i membri della Commissione,
che avranno il compito di coordinare la attività.
Circolari interne - Le comunicazioni della Presidenza indirizzate agli
studenti devono essere sottoscritte dai docenti presenti nelle aule
nell'ora in cui vengono lette; i docenti controfirmatari per ricevuta
delle circolari agli alunni, laddove contengano il dispositivo di presa
d'atto da parte dei genitori, predisporranno per sommi capi la trascrizione
delle stesse sul libretto delle assenze degli studenti e sul giornale
di classe. Le comunicazioni della Presidenza rivolte ai docenti, nella
forma di circolari interne, numerate e trascritte sull'apposito registro,
devono essere puntualmente firmate per presa visione e quindi messe
in atto, in quanto ordini di servizio; i docenti inoltre sono tenuti
a prendere visione di tutte le altre circolari e comunicazioni varie
direttamente depositate in sala docenti, con il solo oggetto e i termini
di trasmissione annotati, secondo l'ordine di successione, su apposito
registro.
Giornale di classe - Il giornale di classe deve essere compilato in
tutte le sue voci, in particolare quelle relative alle presenze e alle
assenze degli alunni, agli ingressi posticipati, alle uscite anticipate
autorizzate, agli argomenti oggetto di lezione e ai compiti da svolgere;
al termine di ogni giornata di lezione il docente in orario all'ultima
ora provvederà a riconsegnare in portineria il giornale stesso.
Registro personale - Con estrema puntualità ed attenzione va
compilato il registro personale, che deve essere sempre aggiornato in
tutte le sue parti e non deve contenere segni convenzionali e incomprensibili
nell'assegnazione dei voti di profitto, che devono essere non meno di
tre alla verifica orale e tre allo scritto per ogni alunno in ciascun
trimestre o quadrimestre, oltre ai questionari e ai tests somministrati.
Ogni registro contiene delle schede relative a ciascun alunno, con specifiche
voci circa il profilo caratteriale, l'impegno, la condotta, il profitto
che gli stessi ottengono in riferimento alla programmazione della materia,
alla sua articolazione in curricula ed unità didattiche. Tali
voci, debitamente compilate, faciliteranno la messa a punto di un'azione
didattica più esplicita e puntuale rispetto all'iter di ogni
singolo alunno e all'obbligo della sua tutela, sulla quale verteranno
i colloqui settimanali e periodici con le famiglie, supportati, in questo
modo, da riscontri regolarmente documentati. I registri personali vanno
custoditi in un apposito cassetto numerato e intestato, assegnato annualmente
da un responsabile nominato dal Dirigente, previo versamento di un deposito
(£ 5000) bastante, all'occorrenza, a ripristinarne la piena funzionalità;
è fatto assoluto divieto di mandare gli alunni in sala docenti
o altrove a prendere registri dei docenti o altro materiale didattico
di pertinenza esclusiva dei professori. Le verifiche orali periodiche
del profitto degli alunni, essendo una forma didattica "indiretta"
ma pienamente strutturata e integrata nella programmazione generale
di tutte le attività di studio e di valutazione, devono essere
fatte in classe, alla presenza di tutta la scolaresca, avendo cura di
evitare locali di fortuna e qualsiasi forma di estemporanea episodicità,
di per sé pregiudizievoli del dovuto rispetto per gli alunni
ed i docenti stessi nel loro interagire.
Ricevimento dei genitori - Tutti i docenti sono tenuti, in base all'art.
42 comma 2 del "Contratto collettivo nazionale", relativo
alle attività funzionali all'insegnamento di tipo individuale,
a mettere a disposizione dei genitori e degli alunni un'ora a settimana.
All'inizio di ogni anno scolastico, ciascun docente comunica al collaboratore
o referente del Dirigente responsabile, e contestualmente ai propri
alunni, l'ora settimanale, non coincidente con quelle di lezione, in
cui desidera effettuare il ricevimento. L'elenco dei docenti con il
rispettivo orario di ricevimento viene affisso nell' Aula Magna, dove
avvengono tali incontri e dove i professori si tratterranno per l'intera
durata della suddetta ora, in attesa di eventuali visitatori. Inoltre,
in base al comma 3 del medesimo articolo, relativo alle attività
funzionali all'insegnamento di carattere collegiale (informazioni periodiche
alle famiglie su profitto) si svolgeranno incontri pomeridiani tra docenti
e genitori sui risultati degli scrutini e sull'andamento delle attività
educative. I docenti con più scuole sono parimenti tenuti agli
obblighi suddetti con il medesimo impegno orario (1 ora settimanale
+ 2 o 3 pomeriggi per ogni scuola). I ricevimenti vengono sospesi, con
apposita circolare interna del Dirigente, nei giorni immediatamente
precedenti e seguenti il termine del trimestre o del quadrimestre e
nell'ultimo mese di lezione.
Raccolta di danaro - E' fatto assoluto divieto di intrattenere con gli
alunni qualsiasi rapporto di interessi o affari privati e di raccogliere
a qualsiasi titolo (prenotazioni, acquisto di opuscoli o libri, biglietti
per manifestazioni, materiale culturale o commerciale vario, ecc.) versamenti
in danaro degli alunni senza le prescritte delibere degli organi collegiali
competenti ed un'apposita autorizzazione del Preside; in quest'ultimo
caso si dovrà comunque ricorrere ad un bollettino postale e al
n° di conto corrente dell'Istituto.
Lezioni private e attività professionali - I docenti che impartiscono
lezioni private (comunque assolutamente vietate per gli alunni dell'Istituto)
o che esercitano attività professionali devono chiederne preventiva
autorizzazione al Preside, per il tramite del collaboratore responsabile.
Aggiornamento dello stato di servizio e delle notizie personali - I
docenti già titolari e quelli trasferiti nell'Istituto debbono
provvedere a compilare lo stato di servizio, che sarà poi annualmente
aggiornato, con dati attendibili e recenti; i docenti che non risiedono
nella sede di titolarità devono chiederne preventiva autorizzazione
al Preside.
Periodo di prova - I docenti neoimmessi in ruolo devono darne immediata
ed esplicita comunicazione scritta al Capo d'Istituto per le procedure
del periodo di prova e devono presentare i documenti necessari e mettere
in atto gli adempimenti previsti.
Art. 3 - ADEMPIMENTI DEL PERSONALE A.T.A.
Divisa di servizio - Il personale A.T.A. è tenuto ad indossare
la divisa di servizio, al fine di essere subito riconosciuto nella propria
funzione dai pubblici utenti.
Presenza nel posto assegnato - E' fatto obbligo al personale A.T.A di
non abbandonare, senza l'autorizzazione scritta del Dirigente, il posto
assegnato per tutto l'orario di servizio, provvedendo, secondo le mansioni
previste dal presente regolamento, alla vigilanza sull'ordinato e regolare
svolgimento della vita scolastica nei locali e negli ambienti rientranti
nel proprio ambito operativo, in particolare alla vigilanza sul corretto
comportamento degli alunni fuori dalle classi, per i corridoi e nell'accesso
ai servizi. Qualora si verifichi il caso di una classe <<scoperta>>,
l'A.T.A del piano è tenuto ad informare tempestivamente la Presidenza
o la vicepresidenza ed a curare la sorveglianza della classe, fino all'arrivo
di un insegnante supplente. Il personale A.T.A è responsabile
altresì della distribuzione mattutina dei giornali di classe
nelle aule di propria pertinenza.
Sorveglianza accesso all'Istituto, alle classi ed agli uffici - L'addetto
alla portineria e tutti gli altri A.T.A addetti alla sorveglianza dell'ingresso
all'Istituto ed agli uffici sono tenuti a fermare tutti coloro che,
non autorizzati e in orari non stabiliti dal presente regolamento, volessero
accedere alla Presidenza, alla vicepresidenza, alla sala dei professori,
alla segreteria o in qualunque altro luogo. E' fatto altresì
obbligo all'addetto alla portineria e a tutti gli altri A.T.A addetti
alla sorveglianza dell'ingresso di non far sostare sotto il portico
e sulle scale dell'Istituto gli alunni in attesa di entrare alla II
ora; devono inoltre impedire che alunni e genitori, durante le ore di
lezione o nello svolgimento dell'intervallo, si incontrino, per comprovati
e gravi motivi, nell'atrio della scuola senza l'autorizzazione del Dirigente.
Nei giorni e negli orari previsti gli addetti all'ingresso sono tenuti
ad indirizzare il pubblico negli uffici dell'istituto e ad annunciare
i visitatori quando viene richiesto l'accesso in Presidenza. I rappresentanti
delle case editrici possono sostare nella sala docenti solo dopo essere
stati accreditati a farlo per mezzo della Presidenza e senza distogliere
i docenti dai loro doveri.
Per qualunque motivo l'addetto di portineria, previa autorizzazione
del Dirigente, debba allontanarsi dal suo posto di sorveglianza, anche
temporaneamente, dovrà aver cura di farsi sostituire da altro
custode che si assuma la sua stessa responsabilità.
Elenco dei nominativi del personale A.T.A, con la precisazione delle
mansioni affidate a ciascuno di essi e dei turni continuativi di servizio,
deve essere annualmente affisso.
L'addetto alla portineria è tenuto a svolgere anche funzioni
di centralinista.
Art. 4 - DISCIPLINA
Tutte le componenti della scuola devono adoperarsi perché sia
mantenuto nell'istituto quel clima di serena laboriosità e di
reciproco rispetto che è il presupposto essenziale per il serio
svolgimento dell'attività didattica e per il proficuo rendimento
intellettuale dei giovani.
Il costante impegno del Capo d'Istituto e dei Docenti, l'operosità
del personale A.T.A., l'apporto quanto mai indispensabile del custode
devono mirare a rafforzare nei giovani il principio dell'osservanza
delle norme, nel rispetto di una dialettica obiettiva, democratica,
coscienziosa. Il verificarsi di casi in cui venga disatteso tale fine
dà luogo a provvedimenti disciplinari, tesi al rafforzamento
del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti
all'interno della comunità scolastica.
Le sanzioni sono sempre temporanee, non incidono sulla valutazione del
profitto e sono proporzionate all'infrazione disciplinare; inoltre nessuno
può essere sottoposto a sanzioni senza essere stato invitato
ad esporre le proprie ragioni
I provvedimenti disciplinari verranno presi secondo le seguenti modalità:
i provvedimenti di ammonizione privata o in classe e di allontanamento
dall'aula possono essere presi dai singoli docenti o dal Preside per
mancanza ai doveri scolastici, per negligenza abituale, per assenze
ingiustificate;
i provvedimenti di sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore
a gg. 5 possono essere presi dal Preside (anche in conseguenza di rapporto
dei docenti) per fatti che turbino il regolare andamento della scuola;
i provvedimenti di sospensione oltre i gg. 5 sono adottati dal Dirigente
(anche in conseguenza di rapporto dei docenti) sentiti i docenti referenti
e responsabili della classe per fatti che turbino il regolare andamento
della scuola, per offese al decoro personale, alla religione e alle
istituzioni;
Nel computo dei giorni di sospensione non si calcolano i giorni festivi.
Contro i vari tipi di provvedimento disciplinare è ammesso ricorso
alla Giunta Esecutiva, che svolge le funzioni di apposito organo di
garanzia interno alla scuola, ai sensi dello Statuto delle studentesse
e degli studenti della scuola secondaria, a cui si fa pieno riferimento.
Per quanto riguarda la disciplina del personale docente e A.T.A. si
fa riferimento rispettivamente al nuovo contratto di lavoro ed al testo
unico delle leggi della scuola e del pubblico impiego.
Art. 5 - USO DELLE ATTREZZATURE E DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE
Tutte le attrezzature della scuola (scientifiche, sportive, linguistiche,
musicali, ecc.) tutti i sussidi e le strutture di cui dispone l'Istituto
devono essere usati sotto il diretto controllo di responsabili competenti
(scelti e confermati annualmente nell'ambito del P.O.F.) a mezzo di
apposita disposizione scritta circa l'orario di apertura e chiusura,
l'uso delle attrezzature, le modalità di consegna e riconsegna
delle chiavi; i suddetti responsabili tengono aggiornato l'inventario
del materiale loro affidato, ricavato per estratto dall'inventario generale
dell'Istituto, e ne curano la custodia, l'uso e la buona conservazione.
Di eventuali danni arrecati alle dotazioni della scuola ed alle strutture
si fanno carico in primis i responsabili e quindi le persone che, sia
pure involontariamente, li abbiano provocati.
Funzionamento della biblioteca - L'accesso alla biblioteca è
assicurato ai docenti, agli studenti, ai loro genitori ed a tutto il
personale dell'istituto, durante le ore di lezione e nelle ore pomeridiane
secondo le modalità e nei limiti così stabiliti:
i libri possono essere chiesti per la consultazione o per il prestito,
la cui durata massima è di gg. 15.
non si possono chiedere in prestito più di n. 2 volumi per volta.
le consultazioni ed i prestiti cessano un mese prima del termine delle
lezioni.
entro gg. 15 dal termine delle lezioni tutti i libri concessi in prestito
devono essere restituiti, fatta eccezione per gli studenti che debbano
sostenere esami di Stato.
all'atto della richiesta, gli aventi diritto alla consultazione o al
prestito devono esibire un documento di riconoscimento o un biglietto
di presentazione, sottoscritto da un docente dell'Istituto.
non possono essere concessi in prestito dizionari, volumi di enciclopedie,
opere facenti parte di collane, volumi d'arte o testi di alto costo
o di particolare rarità.
La Biblioteca funziona nelle ore del
mattino per la consultazione od il prestito; in un pomeriggio settimanale
solo per la consultazione, secondo l'orario stabilito dal C.d.I. Gli
orari di funzionamento della biblioteca, le modalità di accesso
alla consultazione o al prestito del libri, tutte le misure precauzionali
per la loro buona conservazione e sicurezza saranno affissi nei locali
della stessa biblioteca. Annualmente il responsabile dela Biblioteca
redigerà una relazione, indirizzata al Dirigene scolastico, contenente
notizie aggiornate sull'inventario della biblioteca; nella stessa saranno
rilevati gli eventuali casi di mancata restituzione o di smarrimento
o di danni arrecati ai libri.
Funzionamento delle altre attrezzature e strutture - Analogamente a
quanto sopraindicato per il funzionamento della biblioteca, i docenti
responsabili delle altre attrezzature culturali, didattiche e sportive
(a mezzo di apposita disposizione scritta circa l'orario di apertura
e chiusura, l'uso delle attrezzature, le modalità di consegna
e riconsegna delle chiavi) renderanno annualmente pubbliche, affiggendole
negli stessi locali, le regole per il funzionamento di ciascun laboratorio
e redigeranno una breve ma completa relazione annuale.
Uffici di Segreteria - Relativamente al materiale ubicato negli uffici
della Segreteria, sovrintende all'appropriato uso ed impiego il Direttore
Amministrativo, che relaziona annualmente al Diregente scolastico sulle
condizioni del suddetto materiale e formula proposte sulla necessità
di eventuali sostituzioni od aggiunte. I docenti possono eventualmente
chiedere all'assistente amministrativo appositamente delegato dal D.G.S.A.
il materiale di cancelleria indispensabile per la compilazione di atti
della scuola, possono altresì, d'intesa con il Dirigente scolastico,
per iniziativa personale o sulla base di esigenze emerse dagli alunni,
per scopi didattici e nell'interesse dell'istituto stesso, ricorrere
al supporto delle macchine di segreteria (fotocopie, ciclostile, ecc.)
rivolgendosi, mediante l'apposito stampato, al personale addetto, nel
pieno rispetto del diritto d'autore.
Aggiornamento periodico dell'inventario - I responsabili della biblioteca,
dei vari laboratori e dell'ufficio di segreteria fanno parte d'ufficio
della commissione incaricata periodicamente dell'aggiornamento dell'inventario
dei beni dell'istituto.
Art. 6 - ACQUISTO 0 RINNOVO DEL MATERIALE DIDATTICO E DELLE ATTREZZATURE
Nelle operazioni preliminari alla predisposizione del Bilancio di previsione,
il Dirigente con propria circolare fissa i limiti di tempo entro i quali
possono effettuarsi le proposte d'acquisto o di rinnovo del materiale
didattico e delle attrezzature, invitando docenti e studenti a riunirsi
per dipartimenti didattici e per competenze, al fine di formulare proposte
unitarie e concordate.
I responsabili dei vari laboratori (di cui al precedente articolo) raccoglieranno
e predisporranno le proposte di acquisto relative al proprio ambito
di competenza formulate secondo le modalità suddette, e, allegando
il proprio parere sull'opportunità dei nuovi acquisti in relazione
alla consistenza della dotazione esistente, le faranno pervenire, per
il tramite gerarchico del Capo d'Istituto, al C.d'I. che, sentita la
Giunta Esecutiva, vista la disponibilità di bilancio, delibererà
in merito alla scelta del materiale da acquistare.
Il Dirigente e il Direttore Amministrativo hanno facoltà di formulare
autonomamente proposte di acquisto di materiale e dotazioni connesse
al miglior funzionamento del proprio ufficio e ai relativi ambiti di
competenza.
Art. 7 - ELEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Le elezioni degli organi collegiali di durata annuale si svolgono non
oltre il secondo mese dall'inizio delle lezioni.
Il Dirigente con propria circolare stabilisce i tempi di attuazione
delle elezioni, promuove riunioni per la fase preparatoria, indica le
disposizioni di legge, cui gli eletti devono attenersi e si adopera
per lo svolgimento ordinato delle elezioni.
Per le elezioni degli organi collegiali si rimanda alle norme dell'art.
30 e seguenti del T.U. (parte I, ruolo I, capoVI- T.U. D.Leg. 16/04/1994,
n.297) e a quanto dettagliatamente viene chiarito da apposite circolari
ministeriali alla scadenza di ogni mandato.
Art. 8 - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Il Capo d'Istituto coordina il funzionamento degli organi collegiali,
che sono convocati (ciascuno per le proprie competenze) o autorizzati
a convocarsi, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità. Per il
coordinamento degli Organi collegiali è opportuno tenere sempre
presente che:
i Consigli di classe hanno il compito di formulare al collegio dei docenti
proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative
di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti
reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano
le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione
previste dagli articoli 126, 145, 167, 177 e 277 del T.U. (Parte I -
Titolo I - Capo I - Sezione I - Art.5 -T.U. D.Lgs. 16.04.1994 n°297)
il potere deliberante in materia di funzionamento didattico è
proprio del Collegio dei docenti, che esercita tale potere nel rispetto
della libertà di insegnamento e di scelta garantite a ciascun
insegnante (Parte I - Titolo I - Capo I - Sezione I - Art.7 -T.U. D.
Lgs. 16.04.1994 n°297) ; il Collegio dei docenti ha altresì
precipua competenza in merito alla predisposizione del Piano dell'Offerta
Formativa (DPR n. 275 8.3.1999 Art.3);
il Potere deliberante, in materia di bilancio e di impiego dei mezzi
finanziari per il funzionamento didattico ed amministrativo dell'istituto
e nella scelta dei criteri per la programmazione e l'attuazione delle
attività scolastiche, parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche,
è proprio del Consiglio d'istituto, fatte salve le competenze
in materia didattica del Collegio dei docenti e dei Consigli di classe
(Parte I - Titolo I - Capo I - Sezione I - Art.8 -T.U. D. Lgs. 16.04.1994
n°297).
Qualora siano ritenute errate le attribuzioni di competenza in delibere
che presuppongano l'esercizio di competenze di un organo collegiale
diverso da quello che ha deliberato, si riconosce ad ogni membro di
organo collegiale la facoltà di chiedere la revisione o l'annullamento
della delibera. Tale facoltà va esercitata col suffragio di almeno
1/3 dei membri dell'organo collegiale di cui fa parte il richiedente.
La modifica o l'annullamento di una delibera deve essere suffragato
dall'approvazione per maggioranza dell'organo collegiale che l'ha promulgata,
al cui Presidente è diretta la richiesta di modifica o di annullamento.
In caso di delibere contrastanti tra due o più organi collegiali,
che hanno competenze parallele, ma di diversa rilevanza, nella stessa
materia, le suddette delibere non devono trovare pratica attuazione,
in quanto interdipendenti, se non si provvede a conciliarle.
Le delibere di un organo collegiale che nel loro contenuto contrastino
con susseguenti delibere dello stesso organo collegiale, sono nulle
nella parte che risulta superata o modificata dalla delibera più
recente.
In gravi casi irrisolubili è compito del Capo d'Istituto demandare
la questione alle superiori Autorità competenti.
Art. 9 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DI CLASSE
Composizione dei consigli di classe - I consigli di classe sono composti
dai docenti di ogni singola classe, da 2 rappresentanti dei genitori
e da 2 rappresentanti degli alunni, eletti dagli studenti della classe;
sono presieduti dal Dirigente o da un Docente, membro del Consiglio,
da lui delegato; parimenti le funzioni di segretario sono assunte in
via permanente da un docente designato dal capo d'Istituto (Parte I
- Titolo I - Capo I - Sezione I - Art.5 - Commi 5 e 8 - T.U. D.Lgs.
16.04.1994 n°297).
Competenze - I Consigli di classe curano l'azione educativo-didattica
ed i rapporti reciproci tra docenti, genitori e alunni. Precipue competenze
spettanti ai Consigli di classe sono quelle relative alla realizzazione
del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari e alla
valutazione periodica e finale degli alunni di ogni singola classe,
compresa la regolarità della frequenza e partecipazione alle
lezioni, per il cui riepilogo e controllo è delegato, in via
permanente, un docente dal Dirigente. Le competenze relative alla valutazione
degli alunni spettano al Consiglio di classe con la sola presenza dei
docenti.
Modalità di convocazione e funzionamento - I Consigli di classe
sono convocati, con almeno 5 gg. di preavviso, dal Dirigente scolastico
o dalla maggioranza dei suoi membri (previa motivata istanza al Capo
d'Istituto) ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e secondo
il calendario deliberato dal Collegio Docenti, per gli adempimenti connessi
alla programmazione e realizzazione del P.O.F. alla valutazione periodica
dell'azione didattica ed interdisciplinare, alle operazioni di scrutinio
o di esami previste dalle norme vigenti. Le riunioni devono avvenire
in ore non coincidenti con quelle di lezione. Per gravi motivi la convocazione
può essere disposta per le vie brevi. Ogni riunione dei singoli
Consigli di classe deve essere verbalizzata in appositi registri (uno
per ogni classe) che il Dirigente predispone annualmente. I verbali
riguardanti le operazioni di scrutinio o di esame vanno trascritti per
tutte le classi in un unico registro che rimane depositato in Presidenza.
Il Consiglio può, con il consenso della maggioranza dei suoi
membri, ammettere alle riunioni tutti gli alunni della classe ed i loro
genitori per favorire un rapporto più aperto fra le varie componenti
della classe in materia di didattica.
Art. 10 - PRESIDENTI DELEGATI, COMPITI REFERENTI 1, 2 E 3 NEI CONSIGLI
DI CLASSE
Funzione dei Presidenti Delegati (referenti 1), dei Segretari (referenti
2) e dei Trascrittori delle assenze (referenti 3)nei Consigli di Classe:
I Presidenti delegati (referenti 1) in via permanente dal Capo d'Istituto
a presiedere in sua vece i Consigli di Classe cureranno che:
- l'organo collegiale si insedi regolarmente all'inizio di ciascun a.s.;
- i nomi dei componenti dell'organo collegiale, per reciproca conoscenza,
siano trascritti in un apposito prospetto anteposto al 1° verbale
dell'a.s. corrente;
- l'organo collegiale, in ciascuna seduta, provveda regolarmente ai
suoi adempimenti ed esaurisca nel modo dovuto la discussione dei vari
punti all'O.d.G;
- lo svolgimento dei lavori di ciascuna seduta sia fedelmente riportato
in apposito verbale, approvato dai partecipanti e puntualmente sottoscritto
dal segretario e dal presidente;
- le sedute dell'organo collegiale, per tutto quanto attiene alle operazioni
di programmazione, verifica e valutazione, abbiano un proprio succedersi
"logico", con il dovuto riscontro, in particolare per le argomentazioni
e i giudizi di merito dei docenti circa il profitto, specialmente se
negativi, negli atti e nei registri ;
- situazioni particolarmente difficili siano immediatamente riferite
di persona al Dirigente.
I Segretari verbalizzatori (referenti 2) cureranno che:
- i registri dei verbali, gli atti e i documenti avuti in affidamento
siano sempre aggiornati e regolarmente tenuti e conservati;
-sia assicurata la dovuta collaborazione con il presidente dell'organo
collegiale, in particolare affinché lo svolgimento dei lavori
di ciascuna seduta sia fedelmente riportato in apposito verbale, approvato
dai partecipanti e puntualmente sottoscritto dal segretario e dal presidente.
I Trascrittori delle assenze (referenti 3) cureranno che:
- le assenze e gli ingressi alla II ora di ciascun alunno, ricavati
dal giornale di classe, siano settimanalmente trascritti sugli appositi
registri di riepilogo mensile, con l'obbligo di segnalare immediatamente
alla Presidenza o alla Vicepresidenza, a supporto sinottico degli adempimenti
giornalieri previsti per i docenti delle prime ore, le singole situazioni
anomale sommative (tre assenze anche non consecutive non giustificate
o giustificate in modo non convincente oppure tre ingressi posticipati
anche non consecutivi) per la prevista convocazione dei genitori;
- il riepilogo mensile delle assenze e degli ingressi posticipati di
tutti gli alunni di una classe, opportunamente aggiornato e quantificato,
sia riferito e messo a verbale nelle sedute dell'organo collegiale,
al fine di dare la giusta rilevanza alla regolarità della frequenza
nelle operazioni di verifica e valutazione periodiche.
Art. 11 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI
Modalità di convocazione e funzionamento - Il Collegio dei Docenti
è convocato dal Dirigente all'inizio di ogni anno scolastico
ed almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre, secondo il calendario
deliberato dal Collegio Docenti stesso, per gli adempimenti connessi
alla programmazione e realizzazione del P.O.F. alla valutazione periodica
dell'azione didattica ed interdisciplinare e ogni qualvolta il Capo
d'Istituto ne ravvisi la necessità, o quando almeno un terzo
dei suoi componenti ne faccia richiesta al Dirigente con regolare sottoscrizione
dell'istanza. Le riunioni del Collegio dei docenti hanno luogo nei locali
dell'istituto, durante l'orario di servizio, in ore non coincidenti
con quelle di lezione. L'eventuale assenza dalle riunioni collegiali
è pertanto considerata assenza del servizio e va giustificata
a norma di legge. Le convocazioni sono disposte con almeno cinque giorni
di anticipo, mediante circolare che viene sottoscritta dai docenti per
presa visione. Di ogni riunione è redatto verbale da uno dei
docenti collaboratori della Presidenza, al quale il Capo d'Istituto
attribuisce la funzione di segretario del Collegio in via permanente.
I verbali delle riunioni collegiali devono essere sottoscritti dal suddetto
docente avente funzione di segretario e dal Dirigente dopo essere stati
approvati a maggioranza dai membri del Collegio stesso, all'inizio della
riunione successiva, dopo averne preso visione in bozza, individualmente
o collegialmente, prima dell'apertura della seduta. Ogni membro del
Collegio può chiedere l'eventuale aggiunta di postille nella
forma di dichiarazioni personali, nel caso non ritenesse pienamente
espresse sue opinioni o interventi.
Competenze - Il Collegio dei docenti ha precipuo potere deliberante
in materia di funzionamento didattico dell'istituto; esso esercita tale
potere parallelamente (ma con diversa rilevanza) al Consiglio d'istituto,
la cui funzione deliberante si esplica particolarmente nell'organizzazione,
nell'adozione di criteri e modalità e nell'impiego dei mezzi
finanziari, per la realizzazione di tutte le attività programmate
nella scuola.
Potere elettivo - Il Collegio del docenti ha altresì potere elettivo
per le seguenti categorie, ad inizio di ogni anno scolastico:
collaboratori della Presidenza
membri del Comitato di Valutazione del servizio dei docenti
funzioni-obiettivo.
Le modalità di votazione per le suddette elezioni, vengono stabilite
annualmente dallo stesso Collegio ed approvate a maggioranza di voti.
Il Collegio del Docenti può darsi un regolamento interno e programmare
la sua attività nel tempo, relativamente alle proprie competenze.
Modalità di collaborazione e ambiti di competenza dei Collaboratori
del Dirigente scolastico:
secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
ciascun collaboratore è responsabile e referente di un gruppo
di classi, assegnategli dal Capo d'Istituto, su cui sovraintende e riferisce
periodicamente al Preside relativamente ai seguenti aspetti:
andamento didattico-(es.: vigilanza sulla regolarità ed efficacia
dell'azione didattica dei professori e sul buon apprendimento, il profitto
e le assenze degli alunni; controllo sulla piena realizzazione del P.O.F.,
sulla programmazione collegiale ed individuale di ciascun docente, sull'attuazione,
la verifica e l'aggiustamento della stessa; necessità e richiesta
di interventi di sostegno e recupero, gestione del debito formativo;
verifica, per ogni trimestre o quadrimestre, del numero delle interrogazioni,
delle prove scritte e delle ore obbligatorie di laboratorio; ecc.)
funzionamento degli organi collegiali-(es.: puntuale lettura dei verbali
dei consigli di classe, con particolare attenzione sul regolare svolgimento
degli stessi e sulla fedele registrazione delle tematiche affrontate,
allo scopo di vedere tracciato, di seduta in seduta, in vista dei risultati
finali, un profilo ben definito e oggettivamente riconoscibile della
classe e delle sue attività didattiche e culturali; lettura dei
verbali delle assemblee di classe degli alunni, con particolare riguardo
circa le modalità di gestione delle stesse e le problematiche
emerse nel relativo dibattito, ecc. ecc.);
rapporti con le famiglie-(es.: vigilanza sulla puntuale notifica alle
famiglie delle attività della scuola - iniziative culturali,
assemblee d'istituto, uscite anticipate, entrate posticipate, rientri
pomeridiani, ecc.ecc.- per mezzo delle circolari interne e della loro
precisa lettura e dettatura agli alunni; controllo sulla puntuale informazione
dei genitori sullo scarso profitto, sulle assenze ed i ritardi eccessivi
e non chiari dei propri figli; creazione delle condizioni per un rapporto
frequente e regolare con le famiglie, specialmente con quelle degli
alunni che hanno problemi didattici o di altra natura; vigilanza sulla
regolarità di svolgimento delle ore di ricevimento antimeridiano
da parte dei docenti; coordinamento per la migliore efficacia dei ricevimenti
pomeridiani delle famiglie; controllo sulle eccessive e ingiustificate
uscite anticipate di alcuni alunni, ecc. ecc.);
regolarità amministrativa: le attività di supervisione
e di vigilanza di cui sopra devono essere confortate dal controllo puntuale
di tutti i documenti, registri ed atti vari che ne determinano la reale
sostanza e la rilevanza giuridica ed amministrativa, pertanto i collaboratori
controlleranno l'effettiva esistenza, la perfetta e regolare tenuta
dei suddetti registri e documenti (es.: il registro personale dei docenti,
il giornale di classe, l'aggiornamento e la regolare tenuta degli stessi,
i verbali dei consigli di classe, i verbali delle assemblee di classe,
i libretti delle giustificazioni, ecc.);
ciascun collaboratore sarà presente nella Vicepresidenza nelle
ore messe a disposizione per tale adempimento e curerà (in collegamento
con la Presidenza) che l'attività didattica ed il funzionamento
dell'Istituto siano regolari, in particolare provvederà alle
sostituzioni dei docenti assenti, vigilerà sul puntuale rispetto
dell'orario, sull'ingresso e l'uscita, che i docenti a disposizione
lo siano veramente e per tutta la durata delle ore, controllerà
la puntuale presenza dei docenti nell'aula magna per il ricevimento,
che non vi siano frotte di alunni per i corridoi o davanti al telefono,
che l'intervallo si svolga secondo le modalità indicate nel regolamento.
i docenti designati dal Capo d'Istituto quali responsabili e referenti
1 di un gruppo di classi opereranno nei riguardi delle stesse come i
collaboratori del Dirigente secondo le modalità sopra indicate,
con il fattivo contributo dei referenti 2 e 3.
Art. 12 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
Composizione - Il C.d'I., se gli alunni sono più di 500, è
costituito da 19 membri: 8 docenti, 2 A.T.A., 4 genitori, 4 alunni ed
il Capo d'Istituto che ne è membro di diritto. Le elezioni e
la composizione del C.d'I. vengono attuate ogni triennio (Parte I -
Titolo I - Capo I - Sezione I - Art.8 -T.U. D. Lgs. 16.04.1994 n°297).
Modalità di convocazione e funzionamento - Il C.d'I. è
convocato dal Presidente del Consiglio stesso o per sua iniziativa o
su richiesta del Capo d'Istituto, cioè del Presidente della Giunta
Esecutiva, o su richiesta della maggioranza dei Consiglieri.La prima
convocazione del C.d'I., immediatamente successiva alla nomina dei membri
da parte del Provveditore agli studi, è disposta dal Dirigente,
che assume funzione temporanea di Presidente del Consiglio. Durante
la prima riunione viene eletto, tra i rappresentanti dei genitori membri
del Consiglio stesso, il Presidente del C.d'I. , a maggioranza assoluta
nella prima votazione e nella successiva a maggioranza relativa. Le
convocazioni successive alla prima vengono disposte dal Presidente eletto.
Ogni convocazione deve essere preavvisata con un anticipo di almeno
cinque giorni rispetto alla data della riunione, mediante lettera diretta
ai singoli membri del C.d'I. e affissione dell'avviso all'albo dell'istituto.
Tale norma non viene applicata in caso di aggiornamento di riunione,
fatta salva la comunicazione per gli assenti, anche entro 24 ore. Gli
avvisi di convocazione devono indicare chiaramente gli ordini del giorno.
Alle sedute del C.d'I. possono assistere gli elettori delle componenti
rappresentate nel Consiglio stesso e i membri dei Consigli di Circoscrizione
di cui alla legge 8-4-1976 n. 278 (cfr. art. 2 Legge 11-10-1977 n. 748),
purché, non siano in discussione argomenti concernenti persone
(cfr. art. 3 legge 11-10-77 n. 748 citata). Il Presidente del C.d'I.
ha facoltà di sospendere la seduta e di disporne la prosecuzione
in forma non pubblica, qualora la presenza delle suddette persone sia
d'intralcio allo svolgimento della riunione (cfr. art. 4 legge citata
11-10-77 n. 748). Gli atti del C.d'I. sono pubblici (Parte I - Titolo
I - Capo I - Sezione I - Art.10 -T.U. D. Lgs. 16.04.1994 n°297)
e vengono affissi per estratto entro 8 giorni dalla seduta in apposito
albo dell'istituto a cura del segretario del Consiglio e con la sottoscrizione
del segretario stesso e del Presidente. I verbali e tutti gli atti delle
sedute del C.d'I. rimangono depositati nella segreteria dell'istituto
a disposizione di tutti i membri del Consiglio.
Competenze - Il C.d'I. ha potere deliberante, sentita la Giunta Esecutiva,
su tutto ciò che concerne l'organizzazione, la programmazione,
l'adozione di criteri e modalità dell'impiego dei mezzi finanziari
per realizzare tutte le attività della scuola, facendo salve
le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di classe per
tutto ciò che riguarda il funzionamento didattico e l'azione
educativa. Per precisazioni più dettagliate sulle attribuzioni
dei C.d'I., si rimanda all'art. 10, Parte I, Titolo I, Capo I, Sezione
I, T.U. D. Lgs. 16.04.1994 n°297 già citato. Particolare
competenza del C.d'I. è la predisposizione annuale del bilancio
preventivo e del conto consuntivo, su proposta della Giunta Esecutiva.
Il C.d'I. con propria delibera approva la adozione del regolamento interno
d'istituto ed il proprio programma d'attuazione in merito al criteri,
alle modalità ed ai mezzi con cui intende organizzare la vita
e le attività della scuola nell'esplicazione delle sue attribuzioni,
inoltre adotta iI Piano dell'Offerta Formativa (DPR n. 275 8.3.1999
Art.3 comma 3).
Giunta Esecutiva - Il C.d'I. elegge nel suo seno la Giunta Esecutiva,
costituita da un genitore, da un alunno, da un docente e da un A.T.A.,
oltre al Preside dell'Istituto ed al Direttore Amministrativo, che ne
sono membri di diritto e che svolgono rispettivamente funzioni di Presidente
e di Segretario. La Giunta Esecutiva in materia disciplinare svolge
le funzioni di apposito organo di garanzia interno alla scuola, ai sensi
dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria,
per i casi di punizione previsti dall'art. 5 del presente regolamento.
Annualmente, la Giunta Esecutiva predispone la relazione annuale del
C.d'I., detta relazione viene discussa dal C.d'I. e, dopo l'approvazione,
previa sottoscrizione del Presidente del C.d'I. e del Presidente della
Giunta viene conservata agli atti, a disposizione dell'utenza.
Atti pubblici e privati - Tutti gli atti pubblici o privati, pervenuti
all'indirizzo dell'istituto, che rientrino nelle competenze del C.d'I.,
devono essere immediatamente sottoposti alla visione del Presidente
del C.d'I. e accuratamente custoditi dalla Segreteria. La Segreteria
dell'istituto è tenuta pertanto a darne tempestiva comunicazione,
anche telefonica, al Presidente. Sarà cura del Presidente dare
informazione ai membri del C.d'I. di quanto rientri nelle loro competenze.
Art. 13 - COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEGLI INSEGNANTI
Il Comitato per la valutazione del
servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente, sulla base
delle richieste fatte dai docenti interessati, presumibilmente al termine
di ogni anno scolastico.
Costituito, se gli insegnanti sono più di 50, da quattro docenti,
membri effettivi, e da due membri supplenti, (tutti eletti dal Collegio
dei docenti, durante la prima riunione di ogni anno scolastico), oltre
che dal Capo d'Istituto che ne è il presidente e membro di diritto.
Ogni docente può chiedere la valutazione del servizio prestato
per un periodo non superiore all'ultimo triennio; all'insegnante che
abbia trascorso il periodo di prova deve essere di norma valutato il
predetto periodo di prova, alla conclusione dell'anno prescritto, secondo
le disposizioni dell'art.art. 58 comma 4 D.P.R. 417 ( lo stesso è
da ritenersi ancora in vigore, considerato, al riguardo, il generale
rinvio all'art. 676 del D.Lvo. 297/1994).
La valutazione del servizio viene effettuata dal Comitato, previa relazione
del Dirigente.
Avverso la valutazione è ammesso ricorso.
Il Comitato di valutazione può programmare la propria attività,
stabilendo il tempo di convocazione, il metodo di valutazione e tutto
ciò che riguardi l'esplicazione della sua competenza.
Art. 14 - ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI
Ai sensi dell'art. 15 del T.U.,D.Lgs.16.04.1994 n° 297(Parte I -
Titolo I - Capo I - Sezione II ) e dell'art. 2, commi 9 e 10, del D.P.R.
24 giugno 1998, n. 249, la scuola garantisce e disciplina nel proprio
regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli
studenti, a livello di classe, di corso e di istituto nei locali della
scuola.
Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore ed artistica
costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento
dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione
culturale e civile degli studenti. Le assemblee studentesche possono
essere di classe o di istituto.
In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei
locali l'assemblea di Istituto può articolarsi in assemblea di
classi parallele.
I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere
un comitato studentesco di Istituto.
E' consentito lo svolgimento di un'assemblea di Istituto e di una di
classe al mese nei limiti, la prima, delle ore di lezione di una giornata
e, la seconda, di due ore. L'assemblea di classe non può essere
tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico.
Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle
lezioni subordinatamente alla disponibilità dei locali.
A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono
essere utilizzate collettivamente per lo svolgimento di attività
di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. Non possono aver luogo
assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe
o di Istituto possono assistere, oltre al Dirigente od un suo delegato,
gli insegnanti che lo desiderino .
L'assemblea di Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento
che viene inviato in visione al Consiglio d'Istituto. L'assemblea di
Istituto è convocata dal Dirigente su richiesta del Comitato
studentesco di istituto o del 10% degli studenti. La data di convocazione
e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere presentati, almeno
5 giorni prima, al Capo d'Istituto, che ne valuta la regolarità
formale, tranne casi eccezionali che verranno vagliati di volta in volta
dal Dirigente, d'intesa con i Rappresentanti degli studenti membri del
C.d'I. Il Comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente
eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti
dei partecipanti.
Il Capo d'Istituto ha potere di intervento nel caso di violazione del
regolamento od in caso di constatata impossibilità di ordinato
svolgimento dell'assemblea e per gravi motivi di disordine può
sospendere l'assemblea e richiedere le dovute misure di tutela della
pubblica sicurezza.
Gli studenti o il gruppo di studenti interessati all'attuazione di un'assemblea
devono preventivamente ottenere dal Dirigente la sottoscrizione del
permesso di accesso alle classi, per la raccolta delle firme necessarie
alla richiesta dell'assemblea, che verrà quindi preventivamente
presentata per iscritto al Capo d'Istituto. Gli studenti non possono
chiedere al Capo d'Istituto autorizzazioni di assemblee oltre a quelle
stabilite dal regolamento.
In caso di proposte di assemblee d'Istituto con la partecipazione di
esperti, le richieste devono essere presentate con anticipo che consenta
l'autorizzazione del C.d.I.
E' competenza del Dirigente acquisire tutti gli elementi indispensabili
e prescritti dalla legge per riconoscere probata la qualifica di esperto
a persona che si professi tale o che come tale sia stata presentata
da chi ha avanzato la proposta.
In ogni caso ogni proposta deve essere corredata da esaurienti piani
di programmazione o di lavoro che permettano, all'organo o agli organi
collegiali competenti, di acquisire tutti i necessari elementi di giudizio
sugli eventuali esperti o temi eccezionali per la relativa autorizzazione.
Nei casi di proposte di trattazione di delicati e particolari argomenti
è necessaria l'approvazione del C.d'I. ed è altresì
competenza del Dirigente assolvere all'adempimento di chiedere il parere
o l'autorizzazione dei genitori degli alunni minorenni.
Pertanto le suddette assemblee devono essere richieste con congruo anticipo,
che consenta l'acquisizione dell'autorizzazione del C.d'I.
Il C.d'I. ha facoltà di respingere le proposte che manchino dei
presupposti necessari o che comunque risultino viziate nella forma o
nella sostanza, o di demandarle all'organo collegiale di più
precisa competenza, o di invitare il proponente ad apportare le necessarie
aggiunte o varianti.
Il Dirigente, verificata l'esistenza di tutte le condizioni previste
dalla legge e dalla normativa in vigore, constatata la non esistenza
di motivi di impedimento, sottoscrive l'effettuazione dell'assemblea
o ne motiva per iscritto, nella stessa richiesta, la causa di impedimento.
Gli studenti che non intendono partecipare alle assemblee studentesche
hanno facoltà di uscire dalla scuola, purché autorizzati
dai genitori attraverso una firma sull'apposito spazio del libretto
delle assenze.
Il Capo d'Istituto, inoltre, sottoscrivendo le richieste di assemblea,
cura la loro protocollazione e le raccoglie in appositi registri, depositati
in segreteria. Di ogni assemblea gli alunni redigeranno un verbale su
appositi registri custoditi in segreteria.
Le richieste di assemblee di classe devono essere presentate al Dirigente
con cinque giorni di anticipo e devono essere sottoscritte dalla maggioranza
degli alunni della stessa classe
E' consentito agli studenti, durante le loro assemblee di istituto,
l'uso del megafono, che deve essere custodito senza danneggiamenti.
Art. 15 - ASSEMBLEE DEI GENITORI
I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi, anche nei locali
della scuola, in assemblee di classe o di istituto, secondo le modalità
previste dall'art. 15 del T.U. D. Lgs.16.04.1994 n°297 (Parte I
- Titolo I - Capo I - Sezione II ).
Possono altresì formare un Comitato dei Genitori, costituito
dai rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, eletti in conformità
al citato art. 15.
Le assemblee che si svolgono nei locali dell'istituto, in orari concordati
con il Capo d'Istituto, sono rese note mediante affissione d'avviso
all'albo dell'istituto da parte dei genitori che ne sono stati promotori.
L'assemblea dei genitori deve darsi un proprio regolamento, che viene
inviato al C.d'I.
I membri dell'assemblea dei genitori collaborano, a titolo consultivo,
con il C.d'I. e con il Collegio dei docenti per il buon funzionamento
dell'Istituto e la predisposizione del Piano dell'Offerta Formativa.
Tale collaborazione si esplica attraverso questionari e proposte, che
vengono raccolti e acquisiti per il Dirigente Scolastico, il Presidente
del C.d'I. ed il Collegio Docenti.
Art. 16 - RIUNIONI SINDACALI DEI DOCENTI E DEGLI A.T.A.
Ai sensi dell'art. 13 del CCNL, Parte
I, Titolo II, Capo III , <<Il personale docente ha diritto di
riunione nei locali della scuola, fuori dell'orario normale delle lezioni>>
(cfr. comma III); ha altresì diritto di riunione, anche nelle
ore di lezione, nei limiti di 10 ore per ogni anno scolastico, qualora
le riunioni siano indette dalle organizzazioni sindacali e purché
ne sia dato congruo preavviso alle famiglie degli alunni (cfr. commi
VI eVII) L'ordine del giorno delle riunioni deve essere preventivamente
presentato al Dirigente scolastico.
Alle organizzazioni sindacali è concesso l'uso gratuito di appositi
spazi per eventuali comunicazioni. Alle riunioni possono partecipare
dirigenti delle organizzazioni sindacali, anche se estranei alla scuola.
In riferimento al citato art. 13 del CCNL, le riunioni sindacali degli
A.T.A. avvengono analogamente a quanto stabilito per i docenti: le riunioni
possono essere effettuate anche durante l'orario di lavoro, nei limiti
di 10 ore per ogni anno scolastico, qualora siano indette da organizzazioni
sindacali.
Art. 17 - RIUNIONI DI DOCENTI DI CLASSI PARALLELE
Al fine di promuovere confronti di metodi didattici e di scelte culturali,
proficui scambi di idee sullo svolgimento del programmi, possibilità
di lavori di gruppo ed altre eventuali forme di collaborazione i docenti
che insegnino le stesse discipline in classi parallele o succedanee
o della medesima area disciplinare si riuniscono periodicamente nei
locali dell'istituto, in ore non coincidenti con quelle di lezione,
secondo la programmazione predisposta dal collegio. Riunioni siffatte
vengono proposte dal Capo d'Istituto in occasione delle operazioni preliminari
per l'adozione dei libri di testo, in tempo utile per l'applicazione
della annuale circolare del M.P.I. relativa alle suddette operazioni.
Art 18 - CORSI DI SOSTEGNO E DI RECUPERO
I corsi di sostegno sono annualmente programmati dal Collegio dei docenti
e dal Consiglio d'istituto, nei limiti delle disponibilità di
bilancio.
La necessità dei suddetti corsi viene evidenziata dai singoli
Consigli di classe, durante le riunioni, in particolare quelle che concludono
il primo trimestre o quadrimestre.
Sono tenuti a frequentarli gli alunni che siano stati segnalati dai
docenti delle rispettive classi, avendo conseguito una votazione non
superiore a quattro o che siano stati promossi con la clausola della
partecipazione a corsi di recupero.
Il Preside, con propria circolare applicativa, comunica in tempo utile
agli alunni i criteri stabiliti dal collegio dei docenti e dal Consiglio
d'Istituto per la realizzazione e l'organizzazione dei suddetti corsi,
sulla base delle disposizioni ministeriali in materia.
Art. 19 - ATTUAZIONE DI SPERIMENTAZIONI E INNOVAZIONI
La sperimentazione, intesa come <<espressione della autonomia
didattica dei docenti>> è l'insieme di tutte le iniziative
di ricerca e di innovazione, sia sul piano metodologico-didattico, che
su quello degli ordinamenti e delle strutture esistenti, che i docenti
possono intraprendere, attenendosi alle modalità indicate dal
recente regolamento sull'autonomia delle scuole (DPR n. 275 8.3.1999
Titolo I Capo II Art.6).
Premesso che la stessa legge riconosce alla funzione docente il contributo
alla elaborazione della cultura e l'esercizio della libertà di
insegnamento "nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti
della scuola stabiliti dalle leggi dello Stato e nel rispetto della
coscienza morale e civile degli alunni", è facoltà
di ogni docente, nella consapevolezza di tali presupposti, operare innovazioni
nei metodi e nella programmazione della propria disciplina.
Tali innovazioni, qualora non coinvolgano più insegnamenti, non
esorbitino dagli ordinamenti vigenti e non richiedano contributi dell'amministrazione
scolastica, sono affidate alla discrezionalità del singolo docente
ed alla sua libera scelta di posizioni culturali.
Qualora una iniziativa di innovazione, pur <<non esorbitando dagli
ordinamenti vigenti, coinvolga più insegnamenti o richieda l'utilizzazione
straordinaria di risorse dell'amministrazione scolastica >>, questa
viene definita <<sperimentazione metodologico-didattica>>.
I docenti che intendano realizzare il suddetto tipo di sperimentazione
metodologico-didattica sono tenuti, a norma di legge, a presentarne
la proposta al Collegio dei docenti, unitamente al programma di sperimentazione
ed al parere espresso e sottoscritto dal Consiglio della classe o dai
Consigli delle classi in cui i docenti interessati insegnano e per le
quali intendano attuare la sperimentazione.
Il Collegio dei docenti, sentito il parere del Consiglio d'Istituto
per le competenze di carattere amministrativo ed organizzativo, approva
o respinge, con deliberazione debitamente motivata, i programmi di sperimentazione.
Nel caso ne abbia approvato parzialmente la programmazione, invita i
docenti interessati ad apportare le opportune modifiche.
Siffatte proposte di sperimentazione metodologico-didattica implicano
l'azione coordinatrice del Dirigente scolastico, che è tenuto
ad agevolare il docente interessato in tutto ciò che si palesi
necessario durante l'iter burocratico della suddetta normativa.
Qualora l'iniziativa di innovazione tenda a modificare gli ordinamenti
o le strutture esistenti nella scuola, assume la definizione di <<sperimentazione
di innovazioni di ordinamenti e strutture>>. I docenti che intendano
attuare tale tipo di sperimentazione devono farne promotori il Collegio
dei docenti ed il Consiglio d'istituto, i quali assolveranno le proprie
precipue competenze nella verifica delle seguenti condizioni, che, a
norma di legge, devono essere tutte contenute nei programmi di sperimentazione:
la identificazione del problema che si vuole affrontare con la relativa
motivazione;
la formulazione Scientifica dell'ipotesi di lavoro;
la individuazione degli strumenti e delle condizioni organizzative;
il preventivo di spesa;
la descrizione del procedimenti metodologici nelle varie fasi della
sperimentazione;
le modalità di verifica dei risultati e della loro pubblicizzazione
In caso di concorde approvazione del programma di sperimentazione, i
suddetti organi collegiali se ne fanno promotori, curando che la proposta
sia anche corredata da un parere tecnico dell'Istituto Regionale di
Ricerca Sperimentazione e Aggiornamento educativo competente per il
territorio e che sia quindi inoltrata ad M.P.I., che decreterà
in merito. Il Il Dirigente scolastico ed il Presidente del C.d'I. cureranno
d'intesa, ciascuno per le proprie competenze, lo svolgimento coordinato
della convocazione dei suddetti organi collegiali e verificheranno scrupolosamente
che tutti gli adempimenti siano stati assolti.
Per la scuola secondaria superiore, la C.M. n. 414/1998 ha precisato
che, mentre le disposizioni sull'autonomia aprono nuovi spazi di flessibilità
organizzativa e metodologico-didattica, non appare opportuno iniziare
nuove sperimentazioni in attesa del ruiordino dei cicli scolastici,
attualmente alll'esame del Parlamento.
Va ricordato che eventuali tentativi innovatori di cosiddette "autogestioni"-
o di "sperimentazioni autogestite dagli studenti" non trovano
riscontro nelle vigenti disposizioni di legge e pertanto rientrano in
situazioni straordinarie, per le quali gli organi collegiali d'Istituto
valuteranno le più opportune modalità di gestione ed intervento.
Art. 20 - ATTIVITA' DI RICERCA, DI SEMINARIO E LAVORI DI GRUPPO DEGLI
STUDENTI
Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della
propria autonomia, definiscono, promuovono e valutano, in relazione
all'età e alla maturità degli studenti, iniziative complementari
e integrative dell'iter formativo degli studenti, la creazione di occasioni
e spazi di incontro da riservare loro, le modalità di apertura
della scuola in relazione alle domande di tipo educativo e culturale
provenenti dal territorio, in coerenza con le finalità formative
istituzionali (D.P.R. n. 567 del 10 ottobre 1996, art.1)
Tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla
base di progetti educativi (anche in rete o in partenariato con altre
istituzioni e agenzie del territorio) sono proprie della scuola; in
particolare sono da considerare attività scolastiche a tutti
gli effetti (ivi compresi quelli dell'ordinaria copertura assicurativa
INAIL per conto dello Stato e quelli connessi alla tutela del diritto
d'autore) tirocini, corsi post-diploma, attività extra curriculari
culturali, di sport per tutti, agonistiche e preagonistiche e, comunque,
tutte le attività svolte (D.P.R. n. 567 del 10 ottobre 1996,
art.1 bis)
Tali iniziative sono finalizzate ad offrire ai giovani occasioni extracurricolari
per la crescita umana e civile e opportunità per un proficuo
utilizzo del tempo libero e sono attivate tenendo conto delle esigenze
rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, delle loro proposte,
delle opportunità esistenti sul territorio, della concreta capacità
organizzativa espressa dalle associazioni studentesche.
Pertanto a richiesta degli studenti la scuola può destinare,
sulla base della disponibilità dei docenti, un determinato numero
di ore, oltre l'orario curriculare, per l'approfondimento di argomenti
anche di attualità che rivestono particolare interesse in locali
attrezzati quale luogo di ritrovo per i giovani dopo la frequenza delle
lezioni.
Art. 21 - PREMI E INIZIATIVE ASSISTENZIALI
E' facoltà del C.d'I. predisporre sussidi e riconoscimenti per
gli studenti meritevoli o bisognosi e predisporre l'assegnazione di
dette provvidenze agli alunni che dimostrino di averne titolo.
Istituto
Statale Margherita di Savoia
Via
Cerveteri 53-55 00183 Roma Tel 0670494642
Idirizzi:LinguisticoScienze
SocialiSocioPsicoPedagogico
Home
page