Regolamento d'Istituto

Art. 1 - ADEMPIMENTI DI ALUNNI E DOCENTI IN CLASSE
Inizio delle lezioni - Gli studenti regolarmente iscritti all'Istituto hanno diritto alla frequenza delle lezioni secondo l'articolazione dell'orario annualmente predisposto e pubblicato, che prevede l'inizio alle ore 8,30. Alunni e docenti sono impegnati al rispetto dell'orario fissato: nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni, ore 8.25, segnalati dal primo suono della campana, gli studenti si recano nelle aule, dove trovano già presenti i docenti, pronti ad accoglierli; al secondo suono, ore 8.30, tutti gli alunni devono trovarsi in aula, con un margine di tolleranza, per cause gravi e impreviste e sempreché non si tratti di un fatto abituale, fino alle 8.35, esibendo uno degli appositi talloncini (5 per l'intero anno) allegati al libretto delle giustificazioni. Gli alunni sopraggiunti oltre le 8,35 sono tenuti ad attendere nell'aula magna l'inizio della II ora; è fatto assoluto divieto di consumare tale attesa sulle scale dell'Istituto.
Assenze, ritardi, giustificazioni - Il docente della prima ora giustifica, su delega permanente del Capo d'Istituto, dopo attento riscontro, con un'annotazione sul libretto delle assenze relativo al corrente anno scolastico e sul giornale di classe, le assenze e le entrate posticipate alle 9,30 del giorno precedente. L'assenza e l'entrata posticipata devono essere giustificate il giorno immediatamente successivo, in caso di inadempienza, che va annotata sul registro, dopo un giorno di tolleranza, il docente della prima ora avvertirà il collaboratore o referente del Dirigente, responsabile della classe e darà alla famiglia avviso scritto sul diario personale dello studente, annotato contestualmente sul registro di classe, che "l'alunno il giorno seguente non sarà ammesso alle lezioni senza la dovuta giustificazione". In caso di ulteriore inadempienza il docente della prima ora, d'intesa con il suddetto collaboratore o referente, avvierà immediatamente l'alunno in Presidenza. Dopo tre entrate posticipate, anche non consecutive, il docente della classe che si troverà a rilevare, dal libretto delle assenze, tale situazione si attiverà, per il tramite del collaboratore responsabile o referente, per la convocazione della famiglia; lo stesso va fatto dopo tre assenze anche non consecutive ingiustificate o giustificate in modo non convincente. Dopo 5 giorni di assenze continuate l'alunno è obbligato a presentare certificato medico autorizzativo del rientro in classe, altrimenti, per motivi di igiene e profilassi, non è ammesso; a tal fine l'assenza prefestiva comporta il computo sommativo dello stesso periodo festivo. L'ingresso alla seconda ora deve essere registrato sul giornale di classe dal docente della seconda ora. Per gli adempimenti contenuti nel presente comma, gli alunni sono tenuti a recare sempre con sé il libretto delle giustificazioni o, in alternativa, se i genitori vogliono custodire personalmente l'originale, una fotocopia settimanalmente aggiornata dello stesso.
Assenze collettive - Allo scopo di scoraggiare forme di totale o parziale assenteismo collettivo episodico e immotivato, particolare cura deve essere posta dai docenti della prima ora nel registrare tali assenze, facendone comunque pervenire immediata segnalazione al collaboratore o referente responsabile o in Presidenza; il docente della prima ora del giorno successivo, a prescindere da eventuali sanzioni adottate dal Dirigente e, provvederà con attenzione a controllare le giustificazioni e avvierà immediatamente gli alunni sprovvisti, per il tramite del collaboratore o referente responsabile, in Presidenza o in vicepresidenza. In caso di sciopero, i minorenni dovranno esibire la prevista giustificazione scritta controfirmata dai genitori, dalla quale risulti, in modo inequivocabile, che essi sono a conoscenza dell'assenza del figlio <<per sciopero >>, in qualsiasi forma lo sciopero si sia verificato; anche gli alunni maggiorenni dovranno esibire la stessa giustificazione scritta con la medesima dicitura.
Manifestazioni degli studenti - La Carta dei Servizi prevede una gestione democratica e partecipativa della vita e delle attività dell'Istituto, fondata sulla responsabilizzazione dei vari soggetti interessati e la condivisione delle norme, che, in linea con le leggi dello Stato, regolano lo svolgimento di ogni iniziativa e progetto; pertanto le manifestazioni degli studenti debbono rientrare in tale dialettica di pieno riconoscimento ed effettivo esercizio dei diritti e dei doveri di ognuno; in particolare deve essere sempre garantito il rispetto dei principi generali di una ordinata e civile convivenza, del diritto allo studio, della non violenza e della tutela delle minoranze e dei deboli; in ogni caso, di fronte a situazioni anomale e non previste, si dovrà provvedere, da parte degli organi collegiali competenti, alla predisposizione e alla sottoscrizione di protocolli d'intesa tra le varie componenti dell'Istituto.
Permessi di uscita anticipata - Possono essere concessi e puntualmente trascritti sul giornale di classe e sul libretto delle giustificazioni solo dal Capo d'Istituto, dal vicepreside, dal collaboratore o referente del Dirigente responsabile della classe: in ogni caso i minorenni possono uscire anticipatamente solo se prelevati personalmente da un genitore e comunque non prima della fine della quarta ora, tranne casi veramente eccezionali opportunamente documentati. Nel caso di malori improvvisi, il docente, accertatosi della loro entità, provvede, tramite collaboratore scolastico, ad avvertire il collaboratore o referente responsabile della classe, o, in mancanza di questi, il Vicepreside, che ne informerà telefonicamente la famiglia. Le uscite anticipate per visite mediche e specialistiche vanno documentate e richieste almeno due giorni prima. Circa eventuali assenze impreviste dei docenti in orario alla sesta e settima ora, nel caso di indisponibilità di docenti supplenti, gli alunni, anche quelli minorenni, i cui genitori abbiano firmato a inizio d'anno una dichiarazione liberatoria, saranno fatti uscire al termine della quinta ora.
Divieto di fumo - E' assolutamente vietato fumare in tutti i locali dell'istituto, anche durante l'intervallo e nei bagni stessi. Il fumo è altamente nocivo e dannoso, pertanto i rischi e la cultura delle tossicodipendenze vanno affrontati e scoraggiati a partire dalla pratica antitabagista.
Durante le ore di lezione gli alunni possono uscire, tranne casi eccezionali, non prima della terza ora e solo per il tempo strettamente necessario, non più di uno alla volta e non in prossimità dell'intervallo.
Uscita degli alunni - Al termine delle lezioni, al suono della campana, l'insegnante dell'ultima ora è tenuto a sorvegliare l'uscita degli alunni ed a soffermarsi nella classe, fino a quando tutti gli alunni non ne siano usciti in modo ordinato; quindi li accompagnerà fino all'uscita dall'istituto. E' fatto divieto agli alunni in uscita di soffermarsi nei corridoi o nelle scale o dinanzi alle finestre e alla porta d'ingresso.
Divieti per gli alunni - Gli alunni non possono spostarsi per i locali della scuola senza autorizzazione, né possono essere mandati dai docenti in Presidenza o Vicepresidenza per avere chiarimenti di qualsiasi natura, in particolare sull'organizzazione di iniziative didattiche e di visite culturali per le quali si devono attivare i rappresentanti di classe o d'Istituto secondo le procedure consentite, o su altri adempimenti di competenza dei docenti, sui cambiamenti di orario giornalieri per sostituzione di insegnanti assenti, disposizione di entrate posticipate o uscite anticipate, provvedimenti che saranno sempre comunicati ai docenti e alle classi interessate con tempestive annotazioni sugli appositi registri; è fatto altresì assoluto divieto per gli alunni di recarsi in sala docenti o altrove a prendere i registri dei docenti o altro materiale didattico di pertinenza esclusiva dei professori.
Apertura della scuola nelle ore pomeridiane - L'istituto rimane aperto durante le ore pomeridiane in giorni ed in orari che vengono annualmente stabiliti dal C.d'I., in relazione all'attuazione del Piano dell'Offerta Formativa ed alle riunioni degli organi collegali necessarie; inoltre rimarrà aperto di pomeriggio per l'erogazione dei servizi previsti, per la realizzazione di tutte le iniziative culturali o parascolastiche annualmente programmate ed autorizzate e per l'accesso degli studenti ai sensi delle più recenti norme in materia.
Comunicazioni - Per le comunicazioni che gli studenti intendano scambiarsi, deve essere utilizzata unicamente la bacheca loro riservata. Gli studenti o i gruppi di studenti che desiderino avvalersi di tale forma di comunicazione, sono tenuti a sottoscrivere ed a datare qualunque comunicato. Nel caso in cui le suddette comunicazioni siano contrarie alle norme della civile convivenza, si fa obbligo a chiunque ne venga a conoscenza di darne immediata comunicazione al Capo d'Istituto che provvederà in merito. E' severamente proibito rovinare le suppellettili e imbrattare i muri della scuola.
Custodia effetti personali e di valore - Gli alunni sono invitati a vigilare in proprio sugli effetti personali e di valore, senza lasciarli mai incustoditi nell'aula o in altri locali, dal momento che l'Istituto non è in grado di offrire un servizio di sorveglianza adeguato a tutelare i beni di tutti gli alunni contro disadattati, devianti, e malintenzionati, che si annidano proprio tra gli studenti dell'Istituto e, come forme di gioco estremo, sfida e trasgressione, tra le stesse mode ed i modelli di comportamento imperanti; la prevenzione, in tal senso, va messa in atto anche come fatto culturale alternativo, sensibilizzando gli alunni su tale problema in tutte le occasioni che si presentano e isolando e denunciando i responsabili di tali comportamenti asociali, per richiamarli alle regole della civile convivenza. E' vietato l'uso di telefoni cellulari durante le ore di lezione; l'apparecchio deve rimanere spento , in caso di trasgressione verrà sequestrato e riconsegnato ai genitori.
Uso dell'ascensore - L'uso dell'ascensore è riservato al personale docente e A.T.A. ed agli alunni che, accompagnati da un docente o da un A.T.A, per giustificati motivi abbiano ottenuto l'autorizzazione scritta, anche per brevi periodi, dalla Presidenza.


Art. 2 - ADEMPIMENTI DEI DOCENTI

Presenza, assenze e supplenze - Ciascun docente è tenuto a registrare l'ora di entrata e di uscita sull'apposito marcatore elettronico. A fronte di assenze impreviste il docente, secondo quanto contemplato anche dall'art. 23 del "Contratto collettivo nazionale", deve provvedere a darne avviso agli uffici della Scuola, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di prosecuzione dell'assenza, a mezzo telefono o telegramma, precisando la presunta durata e la natura dell'assenza e specificando il recapito e il domicilio se diversi da quelli abituali; nel caso di impedimento più o meno prolungato, ci si deve attivare tempestivamente per recapitare o far pervenire per posta la domanda e la relativa documentazione (in caso di malattia il certificato medico è sempre obbligatorio) entro i 5 gg successivi all'inizio della malattia; le assenze non giustificate o non validamente giustificate saranno oggetto di procedimento disciplinare e, se ritenute arbitrarie, non saranno retribuite; i giorni di permesso retribuiti sono concessi a domanda del dipendente per motivi personali o familiari, documentati o documentabili al rientro, presentata al Dirigente preventivamente, per il tramite del collaboratore responsabile; i permessi orari non possono superare la metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e comunque fino ad un massimo di 2 ore per volta fino ad un tetto annuale corrispondente al proprio orario settimanale di insegnamento, sono concessi a domanda del dipendente se è possibile la sostituzione con altro personale in servizio, le ore richieste per brevi permessi, una volta godute, vanno prestate in seguito per compensazione.
Ore di lezione - I docenti a tempo indeterminato con contratto per orario di cattedra, il cui orario frontale sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamente dell'orario delle lezioni fino alle suddette 18 ore settimanali; possono pertanto essere utilizzati nell'insegnamento in classi parallele, in eventuali supplenze o in altre attività previste dal CCNL. I docenti, ad ogni inizio d'anno scolastico, possono dichiarare la loro disponibilità ad effettuare, a pagamento, ore di supplenza oltre l'obbligo del completamento delle 18 ore settimanali.
Ore a disposizione - Il docente a disposizione per eventuali supplenze brevi deve essere presente in sala docenti per l'intera durata dell'ora; l'assegnazione delle supplenze ai docenti a disposizione viene comunicata tramite l'apposito registro ubicato in sala dei professori, dal quale risultano tutti i docenti assenti, il motivo delle assenze e i nominativi dei docenti incaricati della supplenza, che sono tenuti ad apporre una controfirma di presa visione dell'ordine di servizio.I docenti in orario, liberi dalle ore di lezione per gite o altre attività didattiche della propria classe, resteranno in via prioritaria a disposizione per eventuali ore di supplenza. Per le assenze dei titolari superiori ai dieci giorni il Dirigente provvede a nominare un supplente dalle apposite graduatorie, formulate e rese pubbliche secondo le vigenti disposizioni ministeriali.
Vigilanza sulle classi e sugli alunni - I docenti sono responsabili della vigilanza sulle classi loro assegnate dall'orario delle lezioni e su tutti gli alunni che le compongono, che si intendono obbligati ad essere presenti in classe se non autorizzati a fuoriuscirne secondo le modalità previste dal presente regolamento; i docenti, tenuti ad essere presenti nelle aule cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e puntualmente ad ogni cambio d'ora scandito dal suono della campanella, sono in particolare responsabili della vigilanza sugli alunni nell'entrata, nella permanenza e nell'uscita finale dall'aula fino al portone; il docente in orario alla III ora è responsabile altresì della vigilanza sugli alunni durante l'intervallo, che si svolge dalle 11,15 alle 11,25; i docenti di educazione fisica preleveranno e riaccompagneranno gli alunni in classe; durante le assemblee di classe, anche se non obbligato a partecipare, il docente in orario è tenuto comunque a vigilare sul regolare svolgimento delle stesse. Nell'aula possono essere ammessi solo i docenti e gli alunni appartenenti alla classe e il personale A.T.A. nello svolgimento delle sue mansioni; chiunque altro potrà entrare solo se munito di apposita autorizzazione scritta firmata dal Capo d'Istituto o da un suo collaboratore.
Uscite dall'aula - I docenti devono autorizzare le uscite degli alunni dalla classe tenendo ben presente che durante le ore di lezione gli alunni possono uscire, tranne casi eccezionali, non prima della terza ora e solo per il tempo strettamente necessario, non più di uno alla volta e non in prossimità e subito dopo l'intervallo.In tal senso il docente in orario sarà ritenuto corresponsabile della ingiustificata assenza dall'aula degli alunni affidati alla sua vigilanza nei termini delle presenti disposizioni. In caso di malore di un alunno deve essere subito avvertita la Presidenza o la vicepresidenza per mezzo del A.T.A. addetto al piano.
Visite culturali - Le visite culturali vanno, in linea di massima, esplicitamente menzionate, per numero e per mete, nella programmazione dell'offerta formativa di ciascuna classe riportata nell'apposito documento predisposto all'inizio dell'anno scolastico; quindi in prossimità dell'effettuazione (il mese di maggio e la prima quindicina di giugno sono esclusi) il docente interessato provvederà, per il tramite del collaboratore o del referente responsabile, almeno una settimana prima, a compilare, sull'apposito stampato, richiesta di autorizzazione al Dirigente (con sottoscritte, per presa visione e accettazione, le firme dei docenti in orario nella classe nel giorno prescelto per la visita culturale, e con allegate le autorizzazioni dei genitori degli alunni) da depositare in vicepresidenza per i provvedimenti del caso.
Viaggi d'Istruzione - I viaggi d'istruzione sono parte integrante del POF e concorrono al raggiungimento degli obiettivi educativi dell'Istituto e dei singoli Consigli di classe. Nell'ambito della prima riunione dei consigli di classe, pertanto, vengono proposti la meta del viaggio, coerente con la programmazione sia per quanto riguarda gli obiettivi formativi che per quanto riguarda i contenuti disciplinari, e i docenti accompagnatori, che devono essere della classe e si impegnano a programmare un itinerario didattico, a segnalarlo alla Commissione Viaggi, e , trattandosi di i una vera e propria attività didattica, a raccogliere le adesioni di tutti gli alunni, le cui eventuali assenze dovranno essere giustificate secondo quanto previsto al riguardo dal presente regolamento; gli studenti che versano in condizioni economiche disagiate possono presentare al C.d.'I. una richiesta documentata di contributo. Alla Commissione viaggi, designata dal Consiglio d'Istituto e composta da due rappresentanti per ogni componente scolastica, spetta il compito di esaminare i preventivi per i viaggi d'istruzione programmati ed esprimere un parere in merito alla designazione delle agenzie incaricate. Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, come la raccolta delle autorizzazioni dei genitori e delle quote di partecipazione degli alunni, il rispetto delle scadenze da parte degli alunni, e la coerenza dei programmi presentati dalle agenzie con le finalità della programmazione, i docenti accompagnatori sono tenuti a collaborare con i membri della Commissione, che avranno il compito di coordinare la attività.
Circolari interne - Le comunicazioni della Presidenza indirizzate agli studenti devono essere sottoscritte dai docenti presenti nelle aule nell'ora in cui vengono lette; i docenti controfirmatari per ricevuta delle circolari agli alunni, laddove contengano il dispositivo di presa d'atto da parte dei genitori, predisporranno per sommi capi la trascrizione delle stesse sul libretto delle assenze degli studenti e sul giornale di classe. Le comunicazioni della Presidenza rivolte ai docenti, nella forma di circolari interne, numerate e trascritte sull'apposito registro, devono essere puntualmente firmate per presa visione e quindi messe in atto, in quanto ordini di servizio; i docenti inoltre sono tenuti a prendere visione di tutte le altre circolari e comunicazioni varie direttamente depositate in sala docenti, con il solo oggetto e i termini di trasmissione annotati, secondo l'ordine di successione, su apposito registro.
Giornale di classe - Il giornale di classe deve essere compilato in tutte le sue voci, in particolare quelle relative alle presenze e alle assenze degli alunni, agli ingressi posticipati, alle uscite anticipate autorizzate, agli argomenti oggetto di lezione e ai compiti da svolgere; al termine di ogni giornata di lezione il docente in orario all'ultima ora provvederà a riconsegnare in portineria il giornale stesso.
Registro personale - Con estrema puntualità ed attenzione va compilato il registro personale, che deve essere sempre aggiornato in tutte le sue parti e non deve contenere segni convenzionali e incomprensibili nell'assegnazione dei voti di profitto, che devono essere non meno di tre alla verifica orale e tre allo scritto per ogni alunno in ciascun trimestre o quadrimestre, oltre ai questionari e ai tests somministrati. Ogni registro contiene delle schede relative a ciascun alunno, con specifiche voci circa il profilo caratteriale, l'impegno, la condotta, il profitto che gli stessi ottengono in riferimento alla programmazione della materia, alla sua articolazione in curricula ed unità didattiche. Tali voci, debitamente compilate, faciliteranno la messa a punto di un'azione didattica più esplicita e puntuale rispetto all'iter di ogni singolo alunno e all'obbligo della sua tutela, sulla quale verteranno i colloqui settimanali e periodici con le famiglie, supportati, in questo modo, da riscontri regolarmente documentati. I registri personali vanno custoditi in un apposito cassetto numerato e intestato, assegnato annualmente da un responsabile nominato dal Dirigente, previo versamento di un deposito (£ 5000) bastante, all'occorrenza, a ripristinarne la piena funzionalità; è fatto assoluto divieto di mandare gli alunni in sala docenti o altrove a prendere registri dei docenti o altro materiale didattico di pertinenza esclusiva dei professori. Le verifiche orali periodiche del profitto degli alunni, essendo una forma didattica "indiretta" ma pienamente strutturata e integrata nella programmazione generale di tutte le attività di studio e di valutazione, devono essere fatte in classe, alla presenza di tutta la scolaresca, avendo cura di evitare locali di fortuna e qualsiasi forma di estemporanea episodicità, di per sé pregiudizievoli del dovuto rispetto per gli alunni ed i docenti stessi nel loro interagire.
Ricevimento dei genitori - Tutti i docenti sono tenuti, in base all'art. 42 comma 2 del "Contratto collettivo nazionale", relativo alle attività funzionali all'insegnamento di tipo individuale, a mettere a disposizione dei genitori e degli alunni un'ora a settimana. All'inizio di ogni anno scolastico, ciascun docente comunica al collaboratore o referente del Dirigente responsabile, e contestualmente ai propri alunni, l'ora settimanale, non coincidente con quelle di lezione, in cui desidera effettuare il ricevimento. L'elenco dei docenti con il rispettivo orario di ricevimento viene affisso nell' Aula Magna, dove avvengono tali incontri e dove i professori si tratterranno per l'intera durata della suddetta ora, in attesa di eventuali visitatori. Inoltre, in base al comma 3 del medesimo articolo, relativo alle attività funzionali all'insegnamento di carattere collegiale (informazioni periodiche alle famiglie su profitto) si svolgeranno incontri pomeridiani tra docenti e genitori sui risultati degli scrutini e sull'andamento delle attività educative. I docenti con più scuole sono parimenti tenuti agli obblighi suddetti con il medesimo impegno orario (1 ora settimanale + 2 o 3 pomeriggi per ogni scuola). I ricevimenti vengono sospesi, con apposita circolare interna del Dirigente, nei giorni immediatamente precedenti e seguenti il termine del trimestre o del quadrimestre e nell'ultimo mese di lezione.
Raccolta di danaro - E' fatto assoluto divieto di intrattenere con gli alunni qualsiasi rapporto di interessi o affari privati e di raccogliere a qualsiasi titolo (prenotazioni, acquisto di opuscoli o libri, biglietti per manifestazioni, materiale culturale o commerciale vario, ecc.) versamenti in danaro degli alunni senza le prescritte delibere degli organi collegiali competenti ed un'apposita autorizzazione del Preside; in quest'ultimo caso si dovrà comunque ricorrere ad un bollettino postale e al n° di conto corrente dell'Istituto.
Lezioni private e attività professionali - I docenti che impartiscono lezioni private (comunque assolutamente vietate per gli alunni dell'Istituto) o che esercitano attività professionali devono chiederne preventiva autorizzazione al Preside, per il tramite del collaboratore responsabile.
Aggiornamento dello stato di servizio e delle notizie personali - I docenti già titolari e quelli trasferiti nell'Istituto debbono provvedere a compilare lo stato di servizio, che sarà poi annualmente aggiornato, con dati attendibili e recenti; i docenti che non risiedono nella sede di titolarità devono chiederne preventiva autorizzazione al Preside.
Periodo di prova - I docenti neoimmessi in ruolo devono darne immediata ed esplicita comunicazione scritta al Capo d'Istituto per le procedure del periodo di prova e devono presentare i documenti necessari e mettere in atto gli adempimenti previsti.


Art. 3 - ADEMPIMENTI DEL PERSONALE A.T.A.

Divisa di servizio - Il personale A.T.A. è tenuto ad indossare la divisa di servizio, al fine di essere subito riconosciuto nella propria funzione dai pubblici utenti.
Presenza nel posto assegnato - E' fatto obbligo al personale A.T.A di non abbandonare, senza l'autorizzazione scritta del Dirigente, il posto assegnato per tutto l'orario di servizio, provvedendo, secondo le mansioni previste dal presente regolamento, alla vigilanza sull'ordinato e regolare svolgimento della vita scolastica nei locali e negli ambienti rientranti nel proprio ambito operativo, in particolare alla vigilanza sul corretto comportamento degli alunni fuori dalle classi, per i corridoi e nell'accesso ai servizi. Qualora si verifichi il caso di una classe <<scoperta>>, l'A.T.A del piano è tenuto ad informare tempestivamente la Presidenza o la vicepresidenza ed a curare la sorveglianza della classe, fino all'arrivo di un insegnante supplente. Il personale A.T.A è responsabile altresì della distribuzione mattutina dei giornali di classe nelle aule di propria pertinenza.
Sorveglianza accesso all'Istituto, alle classi ed agli uffici - L'addetto alla portineria e tutti gli altri A.T.A addetti alla sorveglianza dell'ingresso all'Istituto ed agli uffici sono tenuti a fermare tutti coloro che, non autorizzati e in orari non stabiliti dal presente regolamento, volessero accedere alla Presidenza, alla vicepresidenza, alla sala dei professori, alla segreteria o in qualunque altro luogo. E' fatto altresì obbligo all'addetto alla portineria e a tutti gli altri A.T.A addetti alla sorveglianza dell'ingresso di non far sostare sotto il portico e sulle scale dell'Istituto gli alunni in attesa di entrare alla II ora; devono inoltre impedire che alunni e genitori, durante le ore di lezione o nello svolgimento dell'intervallo, si incontrino, per comprovati e gravi motivi, nell'atrio della scuola senza l'autorizzazione del Dirigente. Nei giorni e negli orari previsti gli addetti all'ingresso sono tenuti ad indirizzare il pubblico negli uffici dell'istituto e ad annunciare i visitatori quando viene richiesto l'accesso in Presidenza. I rappresentanti delle case editrici possono sostare nella sala docenti solo dopo essere stati accreditati a farlo per mezzo della Presidenza e senza distogliere i docenti dai loro doveri.
Per qualunque motivo l'addetto di portineria, previa autorizzazione del Dirigente, debba allontanarsi dal suo posto di sorveglianza, anche temporaneamente, dovrà aver cura di farsi sostituire da altro custode che si assuma la sua stessa responsabilità.
Elenco dei nominativi del personale A.T.A, con la precisazione delle mansioni affidate a ciascuno di essi e dei turni continuativi di servizio, deve essere annualmente affisso.
L'addetto alla portineria è tenuto a svolgere anche funzioni di centralinista.


Art. 4 - DISCIPLINA

Tutte le componenti della scuola devono adoperarsi perché sia mantenuto nell'istituto quel clima di serena laboriosità e di reciproco rispetto che è il presupposto essenziale per il serio svolgimento dell'attività didattica e per il proficuo rendimento intellettuale dei giovani.
Il costante impegno del Capo d'Istituto e dei Docenti, l'operosità del personale A.T.A., l'apporto quanto mai indispensabile del custode devono mirare a rafforzare nei giovani il principio dell'osservanza delle norme, nel rispetto di una dialettica obiettiva, democratica, coscienziosa. Il verificarsi di casi in cui venga disatteso tale fine dà luogo a provvedimenti disciplinari, tesi al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
Le sanzioni sono sempre temporanee, non incidono sulla valutazione del profitto e sono proporzionate all'infrazione disciplinare; inoltre nessuno può essere sottoposto a sanzioni senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni
I provvedimenti disciplinari verranno presi secondo le seguenti modalità:
i provvedimenti di ammonizione privata o in classe e di allontanamento dall'aula possono essere presi dai singoli docenti o dal Preside per mancanza ai doveri scolastici, per negligenza abituale, per assenze ingiustificate;
i provvedimenti di sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore a gg. 5 possono essere presi dal Preside (anche in conseguenza di rapporto dei docenti) per fatti che turbino il regolare andamento della scuola;
i provvedimenti di sospensione oltre i gg. 5 sono adottati dal Dirigente (anche in conseguenza di rapporto dei docenti) sentiti i docenti referenti e responsabili della classe per fatti che turbino il regolare andamento della scuola, per offese al decoro personale, alla religione e alle istituzioni;
Nel computo dei giorni di sospensione non si calcolano i giorni festivi.
Contro i vari tipi di provvedimento disciplinare è ammesso ricorso alla Giunta Esecutiva, che svolge le funzioni di apposito organo di garanzia interno alla scuola, ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, a cui si fa pieno riferimento.
Per quanto riguarda la disciplina del personale docente e A.T.A. si fa riferimento rispettivamente al nuovo contratto di lavoro ed al testo unico delle leggi della scuola e del pubblico impiego.


Art. 5 - USO DELLE ATTREZZATURE E DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE
Tutte le attrezzature della scuola (scientifiche, sportive, linguistiche, musicali, ecc.) tutti i sussidi e le strutture di cui dispone l'Istituto devono essere usati sotto il diretto controllo di responsabili competenti (scelti e confermati annualmente nell'ambito del P.O.F.) a mezzo di apposita disposizione scritta circa l'orario di apertura e chiusura, l'uso delle attrezzature, le modalità di consegna e riconsegna delle chiavi; i suddetti responsabili tengono aggiornato l'inventario del materiale loro affidato, ricavato per estratto dall'inventario generale dell'Istituto, e ne curano la custodia, l'uso e la buona conservazione.
Di eventuali danni arrecati alle dotazioni della scuola ed alle strutture si fanno carico in primis i responsabili e quindi le persone che, sia pure involontariamente, li abbiano provocati.
Funzionamento della biblioteca - L'accesso alla biblioteca è assicurato ai docenti, agli studenti, ai loro genitori ed a tutto il personale dell'istituto, durante le ore di lezione e nelle ore pomeridiane secondo le modalità e nei limiti così stabiliti:
i libri possono essere chiesti per la consultazione o per il prestito, la cui durata massima è di gg. 15.
non si possono chiedere in prestito più di n. 2 volumi per volta.
le consultazioni ed i prestiti cessano un mese prima del termine delle lezioni.
entro gg. 15 dal termine delle lezioni tutti i libri concessi in prestito devono essere restituiti, fatta eccezione per gli studenti che debbano sostenere esami di Stato.
all'atto della richiesta, gli aventi diritto alla consultazione o al prestito devono esibire un documento di riconoscimento o un biglietto di presentazione, sottoscritto da un docente dell'Istituto.
non possono essere concessi in prestito dizionari, volumi di enciclopedie, opere facenti parte di collane, volumi d'arte o testi di alto costo o di particolare rarità.

La Biblioteca funziona nelle ore del mattino per la consultazione od il prestito; in un pomeriggio settimanale solo per la consultazione, secondo l'orario stabilito dal C.d.I. Gli orari di funzionamento della biblioteca, le modalità di accesso alla consultazione o al prestito del libri, tutte le misure precauzionali per la loro buona conservazione e sicurezza saranno affissi nei locali della stessa biblioteca. Annualmente il responsabile dela Biblioteca redigerà una relazione, indirizzata al Dirigene scolastico, contenente notizie aggiornate sull'inventario della biblioteca; nella stessa saranno rilevati gli eventuali casi di mancata restituzione o di smarrimento o di danni arrecati ai libri.
Funzionamento delle altre attrezzature e strutture - Analogamente a quanto sopraindicato per il funzionamento della biblioteca, i docenti responsabili delle altre attrezzature culturali, didattiche e sportive (a mezzo di apposita disposizione scritta circa l'orario di apertura e chiusura, l'uso delle attrezzature, le modalità di consegna e riconsegna delle chiavi) renderanno annualmente pubbliche, affiggendole negli stessi locali, le regole per il funzionamento di ciascun laboratorio e redigeranno una breve ma completa relazione annuale.
Uffici di Segreteria - Relativamente al materiale ubicato negli uffici della Segreteria, sovrintende all'appropriato uso ed impiego il Direttore Amministrativo, che relaziona annualmente al Diregente scolastico sulle condizioni del suddetto materiale e formula proposte sulla necessità di eventuali sostituzioni od aggiunte. I docenti possono eventualmente chiedere all'assistente amministrativo appositamente delegato dal D.G.S.A. il materiale di cancelleria indispensabile per la compilazione di atti della scuola, possono altresì, d'intesa con il Dirigente scolastico, per iniziativa personale o sulla base di esigenze emerse dagli alunni, per scopi didattici e nell'interesse dell'istituto stesso, ricorrere al supporto delle macchine di segreteria (fotocopie, ciclostile, ecc.) rivolgendosi, mediante l'apposito stampato, al personale addetto, nel pieno rispetto del diritto d'autore.
Aggiornamento periodico dell'inventario - I responsabili della biblioteca, dei vari laboratori e dell'ufficio di segreteria fanno parte d'ufficio della commissione incaricata periodicamente dell'aggiornamento dell'inventario dei beni dell'istituto.


Art. 6 - ACQUISTO 0 RINNOVO DEL MATERIALE DIDATTICO E DELLE ATTREZZATURE

Nelle operazioni preliminari alla predisposizione del Bilancio di previsione, il Dirigente con propria circolare fissa i limiti di tempo entro i quali possono effettuarsi le proposte d'acquisto o di rinnovo del materiale didattico e delle attrezzature, invitando docenti e studenti a riunirsi per dipartimenti didattici e per competenze, al fine di formulare proposte unitarie e concordate.
I responsabili dei vari laboratori (di cui al precedente articolo) raccoglieranno e predisporranno le proposte di acquisto relative al proprio ambito di competenza formulate secondo le modalità suddette, e, allegando il proprio parere sull'opportunità dei nuovi acquisti in relazione alla consistenza della dotazione esistente, le faranno pervenire, per il tramite gerarchico del Capo d'Istituto, al C.d'I. che, sentita la Giunta Esecutiva, vista la disponibilità di bilancio, delibererà in merito alla scelta del materiale da acquistare.
Il Dirigente e il Direttore Amministrativo hanno facoltà di formulare autonomamente proposte di acquisto di materiale e dotazioni connesse al miglior funzionamento del proprio ufficio e ai relativi ambiti di competenza.


Art. 7 - ELEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Le elezioni degli organi collegiali di durata annuale si svolgono non oltre il secondo mese dall'inizio delle lezioni.
Il Dirigente con propria circolare stabilisce i tempi di attuazione delle elezioni, promuove riunioni per la fase preparatoria, indica le disposizioni di legge, cui gli eletti devono attenersi e si adopera per lo svolgimento ordinato delle elezioni.
Per le elezioni degli organi collegiali si rimanda alle norme dell'art. 30 e seguenti del T.U. (parte I, ruolo I, capoVI- T.U. D.Leg. 16/04/1994, n.297) e a quanto dettagliatamente viene chiarito da apposite circolari ministeriali alla scadenza di ogni mandato.


Art. 8 - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Il Capo d'Istituto coordina il funzionamento degli organi collegiali, che sono convocati (ciascuno per le proprie competenze) o autorizzati a convocarsi, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità. Per il coordinamento degli Organi collegiali è opportuno tenere sempre presente che:
i Consigli di classe hanno il compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione previste dagli articoli 126, 145, 167, 177 e 277 del T.U. (Parte I - Titolo I - Capo I - Sezione I - Art.5 -T.U. D.Lgs. 16.04.1994 n°297)
il potere deliberante in materia di funzionamento didattico è proprio del Collegio dei docenti, che esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento e di scelta garantite a ciascun insegnante (Parte I - Titolo I - Capo I - Sezione I - Art.7 -T.U. D. Lgs. 16.04.1994 n°297) ; il Collegio dei docenti ha altresì precipua competenza in merito alla predisposizione del Piano dell'Offerta Formativa (DPR n. 275 8.3.1999 Art.3);
il Potere deliberante, in materia di bilancio e di impiego dei mezzi finanziari per il funzionamento didattico ed amministrativo dell'istituto e nella scelta dei criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività scolastiche, parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, è proprio del Consiglio d'istituto, fatte salve le competenze in materia didattica del Collegio dei docenti e dei Consigli di classe (Parte I - Titolo I - Capo I - Sezione I - Art.8 -T.U. D. Lgs. 16.04.1994 n°297).
Qualora siano ritenute errate le attribuzioni di competenza in delibere che presuppongano l'esercizio di competenze di un organo collegiale diverso da quello che ha deliberato, si riconosce ad ogni membro di organo collegiale la facoltà di chiedere la revisione o l'annullamento della delibera. Tale facoltà va esercitata col suffragio di almeno 1/3 dei membri dell'organo collegiale di cui fa parte il richiedente. La modifica o l'annullamento di una delibera deve essere suffragato dall'approvazione per maggioranza dell'organo collegiale che l'ha promulgata, al cui Presidente è diretta la richiesta di modifica o di annullamento.
In caso di delibere contrastanti tra due o più organi collegiali, che hanno competenze parallele, ma di diversa rilevanza, nella stessa materia, le suddette delibere non devono trovare pratica attuazione, in quanto interdipendenti, se non si provvede a conciliarle.
Le delibere di un organo collegiale che nel loro contenuto contrastino con susseguenti delibere dello stesso organo collegiale, sono nulle nella parte che risulta superata o modificata dalla delibera più recente.
In gravi casi irrisolubili è compito del Capo d'Istituto demandare la questione alle superiori Autorità competenti.


Art. 9 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DI CLASSE

Composizione dei consigli di classe - I consigli di classe sono composti dai docenti di ogni singola classe, da 2 rappresentanti dei genitori e da 2 rappresentanti degli alunni, eletti dagli studenti della classe; sono presieduti dal Dirigente o da un Docente, membro del Consiglio, da lui delegato; parimenti le funzioni di segretario sono assunte in via permanente da un docente designato dal capo d'Istituto (Parte I - Titolo I - Capo I - Sezione I - Art.5 - Commi 5 e 8 - T.U. D.Lgs. 16.04.1994 n°297).
Competenze - I Consigli di classe curano l'azione educativo-didattica ed i rapporti reciproci tra docenti, genitori e alunni. Precipue competenze spettanti ai Consigli di classe sono quelle relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari e alla valutazione periodica e finale degli alunni di ogni singola classe, compresa la regolarità della frequenza e partecipazione alle lezioni, per il cui riepilogo e controllo è delegato, in via permanente, un docente dal Dirigente. Le competenze relative alla valutazione degli alunni spettano al Consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.
Modalità di convocazione e funzionamento - I Consigli di classe sono convocati, con almeno 5 gg. di preavviso, dal Dirigente scolastico o dalla maggioranza dei suoi membri (previa motivata istanza al Capo d'Istituto) ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e secondo il calendario deliberato dal Collegio Docenti, per gli adempimenti connessi alla programmazione e realizzazione del P.O.F. alla valutazione periodica dell'azione didattica ed interdisciplinare, alle operazioni di scrutinio o di esami previste dalle norme vigenti. Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con quelle di lezione. Per gravi motivi la convocazione può essere disposta per le vie brevi. Ogni riunione dei singoli Consigli di classe deve essere verbalizzata in appositi registri (uno per ogni classe) che il Dirigente predispone annualmente. I verbali riguardanti le operazioni di scrutinio o di esame vanno trascritti per tutte le classi in un unico registro che rimane depositato in Presidenza. Il Consiglio può, con il consenso della maggioranza dei suoi membri, ammettere alle riunioni tutti gli alunni della classe ed i loro genitori per favorire un rapporto più aperto fra le varie componenti della classe in materia di didattica.


Art. 10 - PRESIDENTI DELEGATI, COMPITI REFERENTI 1, 2 E 3 NEI CONSIGLI DI CLASSE

Funzione dei Presidenti Delegati (referenti 1), dei Segretari (referenti 2) e dei Trascrittori delle assenze (referenti 3)nei Consigli di Classe:
I Presidenti delegati (referenti 1) in via permanente dal Capo d'Istituto a presiedere in sua vece i Consigli di Classe cureranno che:
- l'organo collegiale si insedi regolarmente all'inizio di ciascun a.s.;
- i nomi dei componenti dell'organo collegiale, per reciproca conoscenza, siano trascritti in un apposito prospetto anteposto al 1° verbale dell'a.s. corrente;
- l'organo collegiale, in ciascuna seduta, provveda regolarmente ai suoi adempimenti ed esaurisca nel modo dovuto la discussione dei vari punti all'O.d.G;
- lo svolgimento dei lavori di ciascuna seduta sia fedelmente riportato in apposito verbale, approvato dai partecipanti e puntualmente sottoscritto dal segretario e dal presidente;
- le sedute dell'organo collegiale, per tutto quanto attiene alle operazioni di programmazione, verifica e valutazione, abbiano un proprio succedersi "logico", con il dovuto riscontro, in particolare per le argomentazioni e i giudizi di merito dei docenti circa il profitto, specialmente se negativi, negli atti e nei registri ;
- situazioni particolarmente difficili siano immediatamente riferite di persona al Dirigente.
I Segretari verbalizzatori (referenti 2) cureranno che:
- i registri dei verbali, gli atti e i documenti avuti in affidamento siano sempre aggiornati e regolarmente tenuti e conservati;
-sia assicurata la dovuta collaborazione con il presidente dell'organo collegiale, in particolare affinché lo svolgimento dei lavori di ciascuna seduta sia fedelmente riportato in apposito verbale, approvato dai partecipanti e puntualmente sottoscritto dal segretario e dal presidente.
I Trascrittori delle assenze (referenti 3) cureranno che:
- le assenze e gli ingressi alla II ora di ciascun alunno, ricavati dal giornale di classe, siano settimanalmente trascritti sugli appositi registri di riepilogo mensile, con l'obbligo di segnalare immediatamente alla Presidenza o alla Vicepresidenza, a supporto sinottico degli adempimenti giornalieri previsti per i docenti delle prime ore, le singole situazioni anomale sommative (tre assenze anche non consecutive non giustificate o giustificate in modo non convincente oppure tre ingressi posticipati anche non consecutivi) per la prevista convocazione dei genitori;
- il riepilogo mensile delle assenze e degli ingressi posticipati di tutti gli alunni di una classe, opportunamente aggiornato e quantificato, sia riferito e messo a verbale nelle sedute dell'organo collegiale, al fine di dare la giusta rilevanza alla regolarità della frequenza nelle operazioni di verifica e valutazione periodiche.


Art. 11 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

Modalità di convocazione e funzionamento - Il Collegio dei Docenti è convocato dal Dirigente all'inizio di ogni anno scolastico ed almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre, secondo il calendario deliberato dal Collegio Docenti stesso, per gli adempimenti connessi alla programmazione e realizzazione del P.O.F. alla valutazione periodica dell'azione didattica ed interdisciplinare e ogni qualvolta il Capo d'Istituto ne ravvisi la necessità, o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta al Dirigente con regolare sottoscrizione dell'istanza. Le riunioni del Collegio dei docenti hanno luogo nei locali dell'istituto, durante l'orario di servizio, in ore non coincidenti con quelle di lezione. L'eventuale assenza dalle riunioni collegiali è pertanto considerata assenza del servizio e va giustificata a norma di legge. Le convocazioni sono disposte con almeno cinque giorni di anticipo, mediante circolare che viene sottoscritta dai docenti per presa visione. Di ogni riunione è redatto verbale da uno dei docenti collaboratori della Presidenza, al quale il Capo d'Istituto attribuisce la funzione di segretario del Collegio in via permanente. I verbali delle riunioni collegiali devono essere sottoscritti dal suddetto docente avente funzione di segretario e dal Dirigente dopo essere stati approvati a maggioranza dai membri del Collegio stesso, all'inizio della riunione successiva, dopo averne preso visione in bozza, individualmente o collegialmente, prima dell'apertura della seduta. Ogni membro del Collegio può chiedere l'eventuale aggiunta di postille nella forma di dichiarazioni personali, nel caso non ritenesse pienamente espresse sue opinioni o interventi.
Competenze - Il Collegio dei docenti ha precipuo potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'istituto; esso esercita tale potere parallelamente (ma con diversa rilevanza) al Consiglio d'istituto, la cui funzione deliberante si esplica particolarmente nell'organizzazione, nell'adozione di criteri e modalità e nell'impiego dei mezzi finanziari, per la realizzazione di tutte le attività programmate nella scuola.
Potere elettivo - Il Collegio del docenti ha altresì potere elettivo per le seguenti categorie, ad inizio di ogni anno scolastico:
collaboratori della Presidenza
membri del Comitato di Valutazione del servizio dei docenti
funzioni-obiettivo.
Le modalità di votazione per le suddette elezioni, vengono stabilite annualmente dallo stesso Collegio ed approvate a maggioranza di voti.
Il Collegio del Docenti può darsi un regolamento interno e programmare la sua attività nel tempo, relativamente alle proprie competenze.

Modalità di collaborazione e ambiti di competenza dei Collaboratori del Dirigente scolastico:
secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
ciascun collaboratore è responsabile e referente di un gruppo di classi, assegnategli dal Capo d'Istituto, su cui sovraintende e riferisce periodicamente al Preside relativamente ai seguenti aspetti:
andamento didattico-(es.: vigilanza sulla regolarità ed efficacia dell'azione didattica dei professori e sul buon apprendimento, il profitto e le assenze degli alunni; controllo sulla piena realizzazione del P.O.F., sulla programmazione collegiale ed individuale di ciascun docente, sull'attuazione, la verifica e l'aggiustamento della stessa; necessità e richiesta di interventi di sostegno e recupero, gestione del debito formativo; verifica, per ogni trimestre o quadrimestre, del numero delle interrogazioni, delle prove scritte e delle ore obbligatorie di laboratorio; ecc.)
funzionamento degli organi collegiali-(es.: puntuale lettura dei verbali dei consigli di classe, con particolare attenzione sul regolare svolgimento degli stessi e sulla fedele registrazione delle tematiche affrontate, allo scopo di vedere tracciato, di seduta in seduta, in vista dei risultati finali, un profilo ben definito e oggettivamente riconoscibile della classe e delle sue attività didattiche e culturali; lettura dei verbali delle assemblee di classe degli alunni, con particolare riguardo circa le modalità di gestione delle stesse e le problematiche emerse nel relativo dibattito, ecc. ecc.);
rapporti con le famiglie-(es.: vigilanza sulla puntuale notifica alle famiglie delle attività della scuola - iniziative culturali, assemblee d'istituto, uscite anticipate, entrate posticipate, rientri pomeridiani, ecc.ecc.- per mezzo delle circolari interne e della loro precisa lettura e dettatura agli alunni; controllo sulla puntuale informazione dei genitori sullo scarso profitto, sulle assenze ed i ritardi eccessivi e non chiari dei propri figli; creazione delle condizioni per un rapporto frequente e regolare con le famiglie, specialmente con quelle degli alunni che hanno problemi didattici o di altra natura; vigilanza sulla regolarità di svolgimento delle ore di ricevimento antimeridiano da parte dei docenti; coordinamento per la migliore efficacia dei ricevimenti pomeridiani delle famiglie; controllo sulle eccessive e ingiustificate uscite anticipate di alcuni alunni, ecc. ecc.);
regolarità amministrativa: le attività di supervisione e di vigilanza di cui sopra devono essere confortate dal controllo puntuale di tutti i documenti, registri ed atti vari che ne determinano la reale sostanza e la rilevanza giuridica ed amministrativa, pertanto i collaboratori controlleranno l'effettiva esistenza, la perfetta e regolare tenuta dei suddetti registri e documenti (es.: il registro personale dei docenti, il giornale di classe, l'aggiornamento e la regolare tenuta degli stessi, i verbali dei consigli di classe, i verbali delle assemblee di classe, i libretti delle giustificazioni, ecc.);
ciascun collaboratore sarà presente nella Vicepresidenza nelle ore messe a disposizione per tale adempimento e curerà (in collegamento con la Presidenza) che l'attività didattica ed il funzionamento dell'Istituto siano regolari, in particolare provvederà alle sostituzioni dei docenti assenti, vigilerà sul puntuale rispetto dell'orario, sull'ingresso e l'uscita, che i docenti a disposizione lo siano veramente e per tutta la durata delle ore, controllerà la puntuale presenza dei docenti nell'aula magna per il ricevimento, che non vi siano frotte di alunni per i corridoi o davanti al telefono, che l'intervallo si svolga secondo le modalità indicate nel regolamento.
i docenti designati dal Capo d'Istituto quali responsabili e referenti 1 di un gruppo di classi opereranno nei riguardi delle stesse come i collaboratori del Dirigente secondo le modalità sopra indicate, con il fattivo contributo dei referenti 2 e 3.


Art. 12 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Composizione - Il C.d'I., se gli alunni sono più di 500, è costituito da 19 membri: 8 docenti, 2 A.T.A., 4 genitori, 4 alunni ed il Capo d'Istituto che ne è membro di diritto. Le elezioni e la composizione del C.d'I. vengono attuate ogni triennio (Parte I - Titolo I - Capo I - Sezione I - Art.8 -T.U. D. Lgs. 16.04.1994 n°297).
Modalità di convocazione e funzionamento - Il C.d'I. è convocato dal Presidente del Consiglio stesso o per sua iniziativa o su richiesta del Capo d'Istituto, cioè del Presidente della Giunta Esecutiva, o su richiesta della maggioranza dei Consiglieri.La prima convocazione del C.d'I., immediatamente successiva alla nomina dei membri da parte del Provveditore agli studi, è disposta dal Dirigente, che assume funzione temporanea di Presidente del Consiglio. Durante la prima riunione viene eletto, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il Presidente del C.d'I. , a maggioranza assoluta nella prima votazione e nella successiva a maggioranza relativa. Le convocazioni successive alla prima vengono disposte dal Presidente eletto. Ogni convocazione deve essere preavvisata con un anticipo di almeno cinque giorni rispetto alla data della riunione, mediante lettera diretta ai singoli membri del C.d'I. e affissione dell'avviso all'albo dell'istituto. Tale norma non viene applicata in caso di aggiornamento di riunione, fatta salva la comunicazione per gli assenti, anche entro 24 ore. Gli avvisi di convocazione devono indicare chiaramente gli ordini del giorno. Alle sedute del C.d'I. possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso e i membri dei Consigli di Circoscrizione di cui alla legge 8-4-1976 n. 278 (cfr. art. 2 Legge 11-10-1977 n. 748), purché, non siano in discussione argomenti concernenti persone (cfr. art. 3 legge 11-10-77 n. 748 citata). Il Presidente del C.d'I. ha facoltà di sospendere la seduta e di disporne la prosecuzione in forma non pubblica, qualora la presenza delle suddette persone sia d'intralcio allo svolgimento della riunione (cfr. art. 4 legge citata 11-10-77 n. 748). Gli atti del C.d'I. sono pubblici (Parte I - Titolo I - Capo I - Sezione I - Art.10 -T.U. D. Lgs. 16.04.1994 n°297) e vengono affissi per estratto entro 8 giorni dalla seduta in apposito albo dell'istituto a cura del segretario del Consiglio e con la sottoscrizione del segretario stesso e del Presidente. I verbali e tutti gli atti delle sedute del C.d'I. rimangono depositati nella segreteria dell'istituto a disposizione di tutti i membri del Consiglio.
Competenze - Il C.d'I. ha potere deliberante, sentita la Giunta Esecutiva, su tutto ciò che concerne l'organizzazione, la programmazione, l'adozione di criteri e modalità dell'impiego dei mezzi finanziari per realizzare tutte le attività della scuola, facendo salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di classe per tutto ciò che riguarda il funzionamento didattico e l'azione educativa. Per precisazioni più dettagliate sulle attribuzioni dei C.d'I., si rimanda all'art. 10, Parte I, Titolo I, Capo I, Sezione I, T.U. D. Lgs. 16.04.1994 n°297 già citato. Particolare competenza del C.d'I. è la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del conto consuntivo, su proposta della Giunta Esecutiva. Il C.d'I. con propria delibera approva la adozione del regolamento interno d'istituto ed il proprio programma d'attuazione in merito al criteri, alle modalità ed ai mezzi con cui intende organizzare la vita e le attività della scuola nell'esplicazione delle sue attribuzioni, inoltre adotta iI Piano dell'Offerta Formativa (DPR n. 275 8.3.1999 Art.3 comma 3).
Giunta Esecutiva - Il C.d'I. elegge nel suo seno la Giunta Esecutiva, costituita da un genitore, da un alunno, da un docente e da un A.T.A., oltre al Preside dell'Istituto ed al Direttore Amministrativo, che ne sono membri di diritto e che svolgono rispettivamente funzioni di Presidente e di Segretario. La Giunta Esecutiva in materia disciplinare svolge le funzioni di apposito organo di garanzia interno alla scuola, ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, per i casi di punizione previsti dall'art. 5 del presente regolamento. Annualmente, la Giunta Esecutiva predispone la relazione annuale del C.d'I., detta relazione viene discussa dal C.d'I. e, dopo l'approvazione, previa sottoscrizione del Presidente del C.d'I. e del Presidente della Giunta viene conservata agli atti, a disposizione dell'utenza.
Atti pubblici e privati - Tutti gli atti pubblici o privati, pervenuti all'indirizzo dell'istituto, che rientrino nelle competenze del C.d'I., devono essere immediatamente sottoposti alla visione del Presidente del C.d'I. e accuratamente custoditi dalla Segreteria. La Segreteria dell'istituto è tenuta pertanto a darne tempestiva comunicazione, anche telefonica, al Presidente. Sarà cura del Presidente dare informazione ai membri del C.d'I. di quanto rientri nelle loro competenze.


Art. 13 - COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEGLI INSEGNANTI
Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente, sulla base delle richieste fatte dai docenti interessati, presumibilmente al termine di ogni anno scolastico.
Costituito, se gli insegnanti sono più di 50, da quattro docenti, membri effettivi, e da due membri supplenti, (tutti eletti dal Collegio dei docenti, durante la prima riunione di ogni anno scolastico), oltre che dal Capo d'Istituto che ne è il presidente e membro di diritto.
Ogni docente può chiedere la valutazione del servizio prestato per un periodo non superiore all'ultimo triennio; all'insegnante che abbia trascorso il periodo di prova deve essere di norma valutato il predetto periodo di prova, alla conclusione dell'anno prescritto, secondo le disposizioni dell'art.art. 58 comma 4 D.P.R. 417 ( lo stesso è da ritenersi ancora in vigore, considerato, al riguardo, il generale rinvio all'art. 676 del D.Lvo. 297/1994).
La valutazione del servizio viene effettuata dal Comitato, previa relazione del Dirigente.
Avverso la valutazione è ammesso ricorso.
Il Comitato di valutazione può programmare la propria attività, stabilendo il tempo di convocazione, il metodo di valutazione e tutto ciò che riguardi l'esplicazione della sua competenza.


Art. 14 - ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI

Ai sensi dell'art. 15 del T.U.,D.Lgs.16.04.1994 n° 297(Parte I - Titolo I - Capo I - Sezione II ) e dell'art. 2, commi 9 e 10, del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, la scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto nei locali della scuola.
Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore ed artistica costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto.
In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l'assemblea di Istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.
I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di Istituto.
E' consentito lo svolgimento di un'assemblea di Istituto e di una di classe al mese nei limiti, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico.
Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni subordinatamente alla disponibilità dei locali.
A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate collettivamente per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o di Istituto possono assistere, oltre al Dirigente od un suo delegato, gli insegnanti che lo desiderino .
L'assemblea di Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio d'Istituto. L'assemblea di Istituto è convocata dal Dirigente su richiesta del Comitato studentesco di istituto o del 10% degli studenti. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere presentati, almeno 5 giorni prima, al Capo d'Istituto, che ne valuta la regolarità formale, tranne casi eccezionali che verranno vagliati di volta in volta dal Dirigente, d'intesa con i Rappresentanti degli studenti membri del C.d'I. Il Comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.
Il Capo d'Istituto ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento od in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea e per gravi motivi di disordine può sospendere l'assemblea e richiedere le dovute misure di tutela della pubblica sicurezza.
Gli studenti o il gruppo di studenti interessati all'attuazione di un'assemblea devono preventivamente ottenere dal Dirigente la sottoscrizione del permesso di accesso alle classi, per la raccolta delle firme necessarie alla richiesta dell'assemblea, che verrà quindi preventivamente presentata per iscritto al Capo d'Istituto. Gli studenti non possono chiedere al Capo d'Istituto autorizzazioni di assemblee oltre a quelle stabilite dal regolamento.
In caso di proposte di assemblee d'Istituto con la partecipazione di esperti, le richieste devono essere presentate con anticipo che consenta l'autorizzazione del C.d.I.
E' competenza del Dirigente acquisire tutti gli elementi indispensabili e prescritti dalla legge per riconoscere probata la qualifica di esperto a persona che si professi tale o che come tale sia stata presentata da chi ha avanzato la proposta.
In ogni caso ogni proposta deve essere corredata da esaurienti piani di programmazione o di lavoro che permettano, all'organo o agli organi collegiali competenti, di acquisire tutti i necessari elementi di giudizio sugli eventuali esperti o temi eccezionali per la relativa autorizzazione.
Nei casi di proposte di trattazione di delicati e particolari argomenti è necessaria l'approvazione del C.d'I. ed è altresì competenza del Dirigente assolvere all'adempimento di chiedere il parere o l'autorizzazione dei genitori degli alunni minorenni.
Pertanto le suddette assemblee devono essere richieste con congruo anticipo, che consenta l'acquisizione dell'autorizzazione del C.d'I.
Il C.d'I. ha facoltà di respingere le proposte che manchino dei presupposti necessari o che comunque risultino viziate nella forma o nella sostanza, o di demandarle all'organo collegiale di più precisa competenza, o di invitare il proponente ad apportare le necessarie aggiunte o varianti.
Il Dirigente, verificata l'esistenza di tutte le condizioni previste dalla legge e dalla normativa in vigore, constatata la non esistenza di motivi di impedimento, sottoscrive l'effettuazione dell'assemblea o ne motiva per iscritto, nella stessa richiesta, la causa di impedimento.
Gli studenti che non intendono partecipare alle assemblee studentesche hanno facoltà di uscire dalla scuola, purché autorizzati dai genitori attraverso una firma sull'apposito spazio del libretto delle assenze.
Il Capo d'Istituto, inoltre, sottoscrivendo le richieste di assemblea, cura la loro protocollazione e le raccoglie in appositi registri, depositati in segreteria. Di ogni assemblea gli alunni redigeranno un verbale su appositi registri custoditi in segreteria.
Le richieste di assemblee di classe devono essere presentate al Dirigente con cinque giorni di anticipo e devono essere sottoscritte dalla maggioranza degli alunni della stessa classe
E' consentito agli studenti, durante le loro assemblee di istituto, l'uso del megafono, che deve essere custodito senza danneggiamenti.


Art. 15 - ASSEMBLEE DEI GENITORI

I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi, anche nei locali della scuola, in assemblee di classe o di istituto, secondo le modalità previste dall'art. 15 del T.U. D. Lgs.16.04.1994 n°297 (Parte I - Titolo I - Capo I - Sezione II ).
Possono altresì formare un Comitato dei Genitori, costituito dai rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, eletti in conformità al citato art. 15.
Le assemblee che si svolgono nei locali dell'istituto, in orari concordati con il Capo d'Istituto, sono rese note mediante affissione d'avviso all'albo dell'istituto da parte dei genitori che ne sono stati promotori.
L'assemblea dei genitori deve darsi un proprio regolamento, che viene inviato al C.d'I.
I membri dell'assemblea dei genitori collaborano, a titolo consultivo, con il C.d'I. e con il Collegio dei docenti per il buon funzionamento dell'Istituto e la predisposizione del Piano dell'Offerta Formativa.
Tale collaborazione si esplica attraverso questionari e proposte, che vengono raccolti e acquisiti per il Dirigente Scolastico, il Presidente del C.d'I. ed il Collegio Docenti.


Art. 16 - RIUNIONI SINDACALI DEI DOCENTI E DEGLI A.T.A.
Ai sensi dell'art. 13 del CCNL, Parte I, Titolo II, Capo III , <<Il personale docente ha diritto di riunione nei locali della scuola, fuori dell'orario normale delle lezioni>> (cfr. comma III); ha altresì diritto di riunione, anche nelle ore di lezione, nei limiti di 10 ore per ogni anno scolastico, qualora le riunioni siano indette dalle organizzazioni sindacali e purché ne sia dato congruo preavviso alle famiglie degli alunni (cfr. commi VI eVII) L'ordine del giorno delle riunioni deve essere preventivamente presentato al Dirigente scolastico.
Alle organizzazioni sindacali è concesso l'uso gratuito di appositi spazi per eventuali comunicazioni. Alle riunioni possono partecipare dirigenti delle organizzazioni sindacali, anche se estranei alla scuola.
In riferimento al citato art. 13 del CCNL, le riunioni sindacali degli A.T.A. avvengono analogamente a quanto stabilito per i docenti: le riunioni possono essere effettuate anche durante l'orario di lavoro, nei limiti di 10 ore per ogni anno scolastico, qualora siano indette da organizzazioni sindacali.


Art. 17 - RIUNIONI DI DOCENTI DI CLASSI PARALLELE

Al fine di promuovere confronti di metodi didattici e di scelte culturali, proficui scambi di idee sullo svolgimento del programmi, possibilità di lavori di gruppo ed altre eventuali forme di collaborazione i docenti che insegnino le stesse discipline in classi parallele o succedanee o della medesima area disciplinare si riuniscono periodicamente nei locali dell'istituto, in ore non coincidenti con quelle di lezione, secondo la programmazione predisposta dal collegio. Riunioni siffatte vengono proposte dal Capo d'Istituto in occasione delle operazioni preliminari per l'adozione dei libri di testo, in tempo utile per l'applicazione della annuale circolare del M.P.I. relativa alle suddette operazioni.


Art 18 - CORSI DI SOSTEGNO E DI RECUPERO

I corsi di sostegno sono annualmente programmati dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d'istituto, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
La necessità dei suddetti corsi viene evidenziata dai singoli Consigli di classe, durante le riunioni, in particolare quelle che concludono il primo trimestre o quadrimestre.
Sono tenuti a frequentarli gli alunni che siano stati segnalati dai docenti delle rispettive classi, avendo conseguito una votazione non superiore a quattro o che siano stati promossi con la clausola della partecipazione a corsi di recupero.
Il Preside, con propria circolare applicativa, comunica in tempo utile agli alunni i criteri stabiliti dal collegio dei docenti e dal Consiglio d'Istituto per la realizzazione e l'organizzazione dei suddetti corsi, sulla base delle disposizioni ministeriali in materia.


Art. 19 - ATTUAZIONE DI SPERIMENTAZIONI E INNOVAZIONI

La sperimentazione, intesa come <<espressione della autonomia didattica dei docenti>> è l'insieme di tutte le iniziative di ricerca e di innovazione, sia sul piano metodologico-didattico, che su quello degli ordinamenti e delle strutture esistenti, che i docenti possono intraprendere, attenendosi alle modalità indicate dal recente regolamento sull'autonomia delle scuole (DPR n. 275 8.3.1999 Titolo I Capo II Art.6).
Premesso che la stessa legge riconosce alla funzione docente il contributo alla elaborazione della cultura e l'esercizio della libertà di insegnamento "nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dalle leggi dello Stato e nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni", è facoltà di ogni docente, nella consapevolezza di tali presupposti, operare innovazioni nei metodi e nella programmazione della propria disciplina.
Tali innovazioni, qualora non coinvolgano più insegnamenti, non esorbitino dagli ordinamenti vigenti e non richiedano contributi dell'amministrazione scolastica, sono affidate alla discrezionalità del singolo docente ed alla sua libera scelta di posizioni culturali.
Qualora una iniziativa di innovazione, pur <<non esorbitando dagli ordinamenti vigenti, coinvolga più insegnamenti o richieda l'utilizzazione straordinaria di risorse dell'amministrazione scolastica >>, questa viene definita <<sperimentazione metodologico-didattica>>.
I docenti che intendano realizzare il suddetto tipo di sperimentazione metodologico-didattica sono tenuti, a norma di legge, a presentarne la proposta al Collegio dei docenti, unitamente al programma di sperimentazione ed al parere espresso e sottoscritto dal Consiglio della classe o dai Consigli delle classi in cui i docenti interessati insegnano e per le quali intendano attuare la sperimentazione.
Il Collegio dei docenti, sentito il parere del Consiglio d'Istituto per le competenze di carattere amministrativo ed organizzativo, approva o respinge, con deliberazione debitamente motivata, i programmi di sperimentazione. Nel caso ne abbia approvato parzialmente la programmazione, invita i docenti interessati ad apportare le opportune modifiche.
Siffatte proposte di sperimentazione metodologico-didattica implicano l'azione coordinatrice del Dirigente scolastico, che è tenuto ad agevolare il docente interessato in tutto ciò che si palesi necessario durante l'iter burocratico della suddetta normativa.
Qualora l'iniziativa di innovazione tenda a modificare gli ordinamenti o le strutture esistenti nella scuola, assume la definizione di <<sperimentazione di innovazioni di ordinamenti e strutture>>. I docenti che intendano attuare tale tipo di sperimentazione devono farne promotori il Collegio dei docenti ed il Consiglio d'istituto, i quali assolveranno le proprie precipue competenze nella verifica delle seguenti condizioni, che, a norma di legge, devono essere tutte contenute nei programmi di sperimentazione:
la identificazione del problema che si vuole affrontare con la relativa motivazione;
la formulazione Scientifica dell'ipotesi di lavoro;
la individuazione degli strumenti e delle condizioni organizzative;
il preventivo di spesa;
la descrizione del procedimenti metodologici nelle varie fasi della sperimentazione;
le modalità di verifica dei risultati e della loro pubblicizzazione
In caso di concorde approvazione del programma di sperimentazione, i suddetti organi collegiali se ne fanno promotori, curando che la proposta sia anche corredata da un parere tecnico dell'Istituto Regionale di Ricerca Sperimentazione e Aggiornamento educativo competente per il territorio e che sia quindi inoltrata ad M.P.I., che decreterà in merito. Il Il Dirigente scolastico ed il Presidente del C.d'I. cureranno d'intesa, ciascuno per le proprie competenze, lo svolgimento coordinato della convocazione dei suddetti organi collegiali e verificheranno scrupolosamente che tutti gli adempimenti siano stati assolti.
Per la scuola secondaria superiore, la C.M. n. 414/1998 ha precisato che, mentre le disposizioni sull'autonomia aprono nuovi spazi di flessibilità organizzativa e metodologico-didattica, non appare opportuno iniziare nuove sperimentazioni in attesa del ruiordino dei cicli scolastici, attualmente alll'esame del Parlamento.
Va ricordato che eventuali tentativi innovatori di cosiddette "autogestioni"- o di "sperimentazioni autogestite dagli studenti" non trovano riscontro nelle vigenti disposizioni di legge e pertanto rientrano in situazioni straordinarie, per le quali gli organi collegiali d'Istituto valuteranno le più opportune modalità di gestione ed intervento.


Art. 20 - ATTIVITA' DI RICERCA, DI SEMINARIO E LAVORI DI GRUPPO DEGLI STUDENTI

Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, definiscono, promuovono e valutano, in relazione all'età e alla maturità degli studenti, iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, la creazione di occasioni e spazi di incontro da riservare loro, le modalità di apertura della scuola in relazione alle domande di tipo educativo e culturale provenenti dal territorio, in coerenza con le finalità formative istituzionali (D.P.R. n. 567 del 10 ottobre 1996, art.1)
Tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi (anche in rete o in partenariato con altre istituzioni e agenzie del territorio) sono proprie della scuola; in particolare sono da considerare attività scolastiche a tutti gli effetti (ivi compresi quelli dell'ordinaria copertura assicurativa INAIL per conto dello Stato e quelli connessi alla tutela del diritto d'autore) tirocini, corsi post-diploma, attività extra curriculari culturali, di sport per tutti, agonistiche e preagonistiche e, comunque, tutte le attività svolte (D.P.R. n. 567 del 10 ottobre 1996, art.1 bis)
Tali iniziative sono finalizzate ad offrire ai giovani occasioni extracurricolari per la crescita umana e civile e opportunità per un proficuo utilizzo del tempo libero e sono attivate tenendo conto delle esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, delle loro proposte, delle opportunità esistenti sul territorio, della concreta capacità organizzativa espressa dalle associazioni studentesche.
Pertanto a richiesta degli studenti la scuola può destinare, sulla base della disponibilità dei docenti, un determinato numero di ore, oltre l'orario curriculare, per l'approfondimento di argomenti anche di attualità che rivestono particolare interesse in locali attrezzati quale luogo di ritrovo per i giovani dopo la frequenza delle lezioni.


Art. 21 - PREMI E INIZIATIVE ASSISTENZIALI

E' facoltà del C.d'I. predisporre sussidi e riconoscimenti per gli studenti meritevoli o bisognosi e predisporre l'assegnazione di dette provvidenze agli alunni che dimostrino di averne titolo.
 

 

Istituto Statale Margherita di Savoia

Via Cerveteri 53-55 00183 Roma Tel 0670494642

Idirizzi:LinguisticoScienze SocialiSocioPsicoPedagogico

Home page